Finanziamenti dei soci di società a responsabilità limitata. Per il relativo rimborso occorre seguire la regola dettata dall’articolo 2467 del codice civile: il credito del socio al rimborso del finanziamento è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La società, insomma, non può rimborsare il socio se prima non ha pagato gli altri creditori. Principio base molto elementare.
È la medesima disposizione al secondo comma a specificare che i finanziamenti cui tale disciplina è rivolta sarebbero solo quelli “concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole (piuttosto) un conferimento”. In sintesi, è il legislatore stesso a circoscrivere l’ambito di applicazione del principio suesposto alle sole società che vertono in una situazione di crisi. Del resto, è regola generale della liquidazione quella di previamente preoccuparsi della definizione dei rapporti pendenti con i creditori mirando alla loro soddisfazione e, quindi, solo successivamente e per la sola ipotesi in cui la società riuscisse a vantare un residuo attivo, procedere con la sua ripartizione tra i soci. Principio generale che vale per il rimborso del capitale. Ebbene, l’articolo 2467 c.c. altro non farebbe che aggiungere che la medesima considerazione varrebbe pure per il rimborso dei finanziamenti dei soci.
Nell’ordine, prima si pagano i creditori e poi i soci. Per lettura prevalente il disposto dell’articolo 2467 c.c. troverebbe applicazione altresì alle società in procedura concorsuale. Si ricorderà, tuttavia, come a queste ultime sia altresì dedicato il nuovo Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (Dlgs. 14/2019). Ecco che è proprio il nuovo codice della crisi a prevedere all’articolo 102 un’eccezione al disposto di cui all’articolo 2467 c.c. In deroga all’articolo 2467 del Codice civile, se ricorrono le condizioni di cui all’art 99 e 101 del Dlgs 14/2019, sarebbe possibile rimborsare i soci prima dei creditori. Almeno fino all’80% dell’ammontare del finanziamento da loro effettuato alla società. Le eccezioni degli articoli 99 e 101 sarebbero i c.d. finanziamenti funzionali al concordato, cioè fatti dai soci per facilitare il buon fine del concordato. In particolare, i finanziamenti di cui all’art 99 sarebbero quelli fatti dai soci prima dell’omologa e ad essa funzionali. Quelli di cui all’articolo 101 sarebbero quelli effettuati proprio in esecuzione del concordato. Cioè a seguito dell’omologa e sempre funzionali al concordato preventivo.
In parole semplici. L’articolo 102 del d.lgs. 14/2019 prevede l’eccezione all’articolo 2467 del codice civile: se i soci emettono finanziamenti funzionali al concordato preventivo, allora si possono rimborsare prima ancora di soddisfare i creditori sociali.