Sdoganata la scissione con scorporo a favore di beneficiarie preesistenti

Certe cose non vanno mai prese troppo alla lettera. Altre, invece, di regola sì. Tra queste, le disposizioni del codice civile sicuramente. Eppure, talvolta, la prassi che si instaura magari anche a ridosso di relativa entrata in vigore è capace di dimostrare il contrario. La vicenda ha recentemente visto come protagonista la scissione mediante scorporo cui all’articolo 2506.1 c.c.. Fattispecie che,  come si ricorderà, espressamente sol si riferisce ad uno scorporo a favore di società di nuova costituzione.

Ebbene, la nuova variante sembra ora invece pronta a coinvolgere anche società preesistenti nel ruolo di beneficiarie. D’altronde, per quali ragioni lo scorporo dovrebbe ritenersi eseguibile solo a favore di una New Co? Anzi, a ben vedere, sembrerebbero esistere ottime ragioni per ritenere che lo scorporo riesca a raggiungere l’apice della sua utilità proprio se effettuato a favore di una vecchia società.

Del resto, una considerazione di fondo non deve mai perdersi di vista. Che l’operazione straordinaria in disamina altro non rappresenta che l’adeguamento nel nostro sistema alla direttiva comunitaria n. 2121 del 2019. Quella, cioè, che ha introdotto l’espressa facoltà di effettuare uno scorporo transfrontaliero. Ma era la stessa direttiva a precisare come la scelta di occuparsi del solo scorporo a favore di New Co si giustificasse per la difficoltà altrimenti riscontrabile nel disciplinare a livello unionale il rapporto di cambio nella scissione transfrontaliera. Elemento indefettibile ove anche il modello c.d. “per incorporazione” avesse dovuto esser oggetto di elaborazione.

Un ragionamento a mente fredda quello mosso dal consiglio notarile di Milano nella sua ultima massima. La numero 209. La quale, anzi, non solo va oltre il dato letterale. Ma addirittura sottolinea come non possa trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 2506.1 c.c., ove la/le beneficiarie preesistenti non siano interamente possedute dalla scissa e non ricorra un’altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio. La determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza e rende quindi applicabile l’ordinaria disciplina in luogo delle semplificazioni predisposte per la scissione con scorporo.

Ed ancora, con l’occasione vien chiarito che la scissione mediante scorporo non richieda perizia di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c., a meno che si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali.

Andrebbe, infine, ridimensionato l’inciso finale dell’art. 2506.1 I° c.c. laddove prevede che la scissa effettui l’operazione “continuando la propria attività”. Espressione volta ad individuare quale elemento caratterizzante la fattispecie la circostanza che la scissa sopravviva allo scorporo in quanto destinataria delle partecipazioni assegnatale da chi beneficia dell’assegnazione patrimoniale.

 

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