Un rinnovato arbitrato post Riforma Cartabia

La recente riforma Cartabia ha portato cambiamenti significativi sia per l'arbitrato societario che per quello ordinario.

Nemmeno arbitrato e clausola compromissoria sono sfuggiti all’esigenza di riordino normativo avvertita dalla recente e già più volte protagonista Riforma Cartabia. Intervento, da un lato, concentrato sul c.d. arbitrato rituale, ovvero quello che trova conclusione con il lodo avente la stessa efficacia di una sentenza. Dall’altro che ha coinvolto tanto l’arbitrato societario quanto quello ordinario.

Sotto il profilo dell’arbitrato societario, l’articolo 10 del Dlgs 49/2022 si limita a definitivamente abrogare gli articoli 34, 35, 36, e 37 del d.lgs. 5/2003 per trasmigrare l’intera disciplina dell’arbitrato societario all’interno del codice di procedura civile ove le disposizioni appena citate trovano la trasposizione del testo previgente rispettivamente nei quattro nuovi articoli 838 bis, 838 ter, 838 quater e 838 quinquies del codice di rito.

Tendenzialmente immutata, la disciplina. Solo maggiormente avvicinata in unico contesto e con soluzione di continuità con le disposizioni dedicate all’arbitrato ordinario. Anche se una delle novità più rilevanti riguarda proprio l’arbitro societario. Ci si riferisce alla possibilità degli arbitri di emettere ordinanze volte alla sospensione dell’efficacia di delibera assembleari. Possibilità preclusa prima della riforma.

È, tuttavia, a ben vedere, l’arbitrato ordinario ad avere maggiormente risentito dei postumi della riforma del processo civile. Una fra tutte, la possibilità per l’arbitro di adottare provvedimenti cautelari, sulla scorta di quanto fino ad ora previsto sol riguardo all’arbitrato societario. E così la dichiarata finalità della Riforma Cartabia di apertura e favore verso forme di risoluzione alternativa e stragiudiziale delle controversie trova riflesso anche con riguardo alla procedura arbitrale, alla quale viene attribuito un posto di rilievo nei nuovi intenti della novella legislativa. Trattasi, di un’assoluta novità nel panorama nazionale. Di un gap rispetto a molti ordinamenti stranieri che finalmente vien colmato. L’articolo da attenzionarsi è l’818 c.p.c.. Il potere cautelare viene attribuito agli arbitri nelle sole ipotesi di espressa volontà delle parti formulata in tal senso, manifestata o in specifica clausola compromissoria ovvero in patto separato purché risultante per iscritto e, se successivo, pur sempre anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale.

Inoltre, ed ancora, degna di menzione la novità di cui al neo-introdotto secondo comma all’art. 822 c.p.c. sulla cui base quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto, le parti possono indicare loro direttamente le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. Scelta da rendersi o nella stessa convenzione di arbitrato o con atto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale.

 

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