Cassazione, sez.2, 12 dicembre 2019 n. 32694: provenienza donativa del bene

In questo articolo il notaio Alessandro Nazari chiarirà l’argomento della circolazione dei beni di provenienza donativa.

Con riferimento alla circolazione dei beni di provenienza donativa due sono le norme che vengono in rilievo:

  • L’art. 563 del codice civile: “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro”;
  • Art.561: “Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati”.

Conseguenze: 

  • Restituzione degli immobili acquistati dal donatario;
  • Difficoltà, per gli istituti di credito, di concedere finanziamenti garantiti da ipoteche iscritte su beni con provenienza donativa.

Possibili soluzioni:

  • Risoluzione della donazione per mutuo dissenso (contratto estintivo, con il quale le parti nell’esercizio della c. d. autonomia negoziale, sciolgono, estinguono, risolvono un precedente contratto dispositivo, eliminandone in radice tutti o parte degli effetti);
  • Rinuncia dei legittimari all’azione di riduzione (quando il donante non è più in vita);
  • Rinuncia all’azione di restituzione (quando il donante è in vita);
  • Fidejussione bancaria dell’importo eventualmente necessario;
  • Rinuncia all’opposizione alla donazione (con riferimento all’opposizione alla donazione, va però precisato che tale istituto previsto dall’articolo 563 c.c. ha il proprio unico effetto nel sospendere i termini prescrizionali).

Recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 dicembre 2019 n. 32694 è intervenuta sulle problematiche della provenienza donativa con riferimento al contratto preliminare di vendita (modalità di regolazione dei rapporti obbligatori largamente utilizzata in molti settori, in particolare in quello delle compravendite immobiliari).

Il promissario acquirente chiamava in giudizio il promittente venditore. Esponeva di avere stipulato un contratto preliminare per la vendita di un capannone a uso artigianale, avendo versato a titolo di caparra la somma di Euro … .

Denunciava di avere poi appreso che il bene oggetto della promessa vendita era pervenuto alla parte promittente venditrice da donazione dei genitori, il che esponeva il donatario al rischio di riduzione da parte dei legittimari dei donanti. Se avesse saputo tale provenienza non avrebbe stipulato il contratto, essendosi determinato all’acquisto con finalità speculative.

La cassazione:

“In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’articolo 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’articolo 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi”.

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