Ulteriormente prorogata la deroga transitoria alle perdite

L’art 6 DL 23/2020 torna a far parlare di sé. La temporanea ed eccezionale sterilizzazione delle perdite dal medesimo offerta non era certo passata inosservata già in un nostro precedente focus (si veda Perdite? Dopo il 2020 un “anno di grazia” del 9 dicembre 2020). Molti gli interrogativi irrisolti. Già si era avvertito il sentore di riflessi della normativa emergenziale negli anni a venire. Pieno conforto di questa prima impressione è stato dato dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) che ha riformulato l’articolo in commento, abrogandone la previgente versione, e al contempo fornito risposta ad alcuni dei dubbi rimasti sospesi.

Vediamone la sua nuova applicazione soffermandoci in questa sede sull’ipotesi di una società dal capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. Al cospetto quindi le fattispecie di cui al dettato normativo dell’art 2446 cc per le S.p.A e 2482 bis cc quanto alle Srl.

Confermata la disattivazione dell’obbligo di riduzione del capitale proporzionale alle perdite accertate ove entro l’esercizio successivo le medesime pur non risultino ancora diminuite a meno di un terzo.

Ma qui si inserisce l’elemento innovativo. La società avrà ben cinque anni a disposizione per riassorbire la perdita in corso alla data del 31 dicembre 2020. Può così decidersi di rinviare la decisione circa il rimedio a protezione del capitale da adottarsi all’approvazione del bilancio degli esercizi successivi fino al massimo del quinto, cioè fino all’approvazione del bilancio 2025.

Cinque anni per riprendere fiato.

Resta inteso che tale differimento non rappresenta altro che una mera facoltà. È sempre consentito non servirsi della predetta misura così riducendo il capitale sociale anche senza unanimità di voto. Deve invero escludersi l’attribuzione al singolo socio di un diritto “uti singuli” ad avvalersi del differimento della copertura delle perdite.

Per poter far ricorso alla predetta sterilizzazione dovrà comunque convocarsi senza indugio l’assemblea cui sottoporre documentazione contabile accompagnata dalla relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata e dalle osservazioni dell’organo di controllo. La transitoria irrilevanza fissata ex lege mal si presta ad essere addotta a giustificazione dell’omessa redazione di specifica documentazione contabile in cui le perdite emerse siano formalmente rilevate.

Il legislatore risponde all’inaspettate esigenze sorte con l’anno pandemico predisponendo una misura sartoriale. Attribuendo tempo. Tempo idoneo mercé le società possano uscire dallo stato di difficoltà. È invero la logica di aiuto a costituire la filosofia trainante di questa disciplina emergenziale.

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