Come deve essere gestito un contratto a favore di un terzo nel caso in cui il terzo in questione sia minore d’età?
Il contratto a favore del terzo trova la sua definizione nell’art. 1411 del codice civile il quale recita “È valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto”.
Tre sono le figure che vengono in rilievo nella fattispecie in oggetto:
- Stipulante: parte che intende attribuire il diritto a favore del terzo;
- Promittente: parte che assume l’obbligo nei confronti dello stipulante;
- Terzo: beneficiario degli effetti favorevoli dell’atto; estraneo alla stipulazione; non diventa mai parte del contratto.
Se il terzo è un minore d’età non autorizzato dal giudice tutelare in virtù della vigente normativa in materia di volontaria giurisdizione la fattispecie è applicabile?
Il terzo è mero destinatario degli effetti giuridici favorevoli dell’atto (esempio: nella compravendita a favore del terzo “minore” a quest’ultimo vengono imputati solo gli effetti favorevoli dell’atto, l’acquisto del diritto di proprietà, mentre l’obbligo di pagare il prezzo rimane ad esclusivo carico dello stipulante-genitore) e ciò avviene senza alcuna manifestazione di volontà da parte dello stesso sia esso maggiore o minore d’età, pertanto in assenza di una manifestazione di volontà non c’è nulla da autorizzare perché: nulla il minore deve dire o fare al momento dell’atto; la peculiarità del meccanismo acquisitivo della fattispecie del contratto a favore del terzo. Taluni ritengono che per certi aspetti, sia simile a quello del legato di specie (art. 649 c.c.).
La stessa Corte di Cassazione con sentenza del 5 gennaio 1985 n. 11, intervenuta sul tema del contratto a favore del terzo minore d’età, ha affermato quanto di seguito si riporta:
“Nel contratto a favore del terzo secondo la previsione ex art. 1411 c. c. la validità e l’operatività della convenzione medesima postula soltanto la ricorrenza di un interesse dello stipulante (art. 1411 comma 1, cod. civ.) senza che si richieda l’osservanza delle norme sulla rappresentanza dei minori, ove stipulato da genitore a vantaggio del figlio minore, non implicando detto contratto né l’esercizio di potere di rappresentanza, ne l’accettazione da parte del figlio, la cui mancanza spiega rilievo solo ai fine del comma 3 e del comma 4 dell’art. 1411 cod. civ. al diverso fine dell’eventuale revoca o modifica del contratto da parte dello stipulante”.
L’autorizzazione del giudice tutelare sarà, dunque, necessaria solo se e quando interverrà la dichiarazione di volerne profittare atto che nulla aggiunge all’acquisto che già si è verificato e che ha il solo scopo di impedire l’esercizio del potere di revoca o di modifica del beneficio da parte dello stipulante quando quest’ultimo non vi abbia già rinunciato nell’atto stesso.