Eredità: il cointestatario superstite può legittimamente svotare tutto il conto

Marzo 2021. La nuovissima e già storica sentenza della Cassazione numero 7862/2021 impone una rivisitazione delle sorti del conto corrente cointestato a firma disgiunta a seguito del decesso di uno dei titolari.

Da un lato la giurisprudenza si è sempre dimostrata costante nell’affermare la solidarietà attiva per il compimento delle operazioni fino all’estinzione del rapporto. Dall’altro, dirompente e rivoluzionario è l’effetto apportato dall’estensione di tale solidarietà finanche oltre la morte di uno dei due titolari. È proprio questo il principio su cui si basa la pronuncia della Corte. Sopravvivenza della solidarietà attiva significa possibilità per il cointestatario non deceduto di esigere dalla banca l’intera prestazione.

Ma, tralasciando le giustificazioni di carattere tecnico, quali sono i riflessi pratici di tutto ciò?

Sulla banca graverebbe un vero e proprio obbligo, scaturente dal contratto di conto corrente cointestato a firma disgiunta, di continuare a consentire al singolo cointestatario, anche a seguito del decesso dell’altro, di potere pienamente disporre e quindi prelevare perfino l’intera giacenza e senza dovere produrre alcunché. Insomma la firma disgiunta garantirebbe al titolare rimasto in vita piena libertà di azione sul conto. Quindi questi potrà del tutto legittimamente svuotare l’intero conto. Il tutto, senza che nessun tipo di blocco possa essergli opposto dalla banca, che non avrà motivo di opposizione alcuna. Risulta, anzi, pregiudizievole nei confronti del cointestatario la circostanza che l’istituto di credito vada condizionando detto prelevamento alla preventiva esibizione di copia della dichiarazione di successione. La banca non potrebbe in alcun modo limitare l’accesso al contitolare superstite con firma disgiunta il quale deve vedersi riconosciuta la piena libertà di gestione del conto e non solo limitatamente alla quota di propria spettanza. Né tantomeno l’eventuale intero prelievo potrà comportare accettazione tacita dell’eredità, in quanto espressione dell’esercizio di un proprio diritto scaturente dal contratto di conto corrente.

Beninteso, resta confermata in caso, ad es, di due contitolari, la caduta in successione del 50% del saldo sul conto. Tuttavia, l’adempimento libera immediatamente la banca verso gli eredi dell’altro titolare. Spetterà al cointestatario che abbia prelevato l’intero importo la restituzione di quanto di loro competenza. Gli eredi, in breve, non potranno più agire contro la banca, ma esclusivamente rivalersi contro il cointestatario che abbia ritirato perfino la somma di loro spettanza.

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