Si è in procinto di mettere per iscritto le proprie ultime volontà ma pervade il timore che i soggetti che pure si intendono nominare eredi non provvedano a dare adeguata attuazione delle disposizioni testamentarie? Vuoi per negligenza, vuoi per inidoneità della funzione. Le motivazioni possono esser le più varie e tutte ugualmente valide.
La nomina di uno esecutore testamentario è quel che consente di superare tale remora, scongiurandone il rischio sin dalla radice.
Con l’accettazione della propria nomina, infatti, l’esecutore viene investito del compito di curare a che siano correttamente eseguite le disposizioni racchiuse nell’atto solenne di ultima volontà. A tal proposito sarà sufficiente dedicare un’apposita disposizione del proprio testamento a siffatta nomina. Nomina, d’altronde, indice di un’ulteriore volontà accessoria in qualsiasi momento modificabile o addirittura revocabile in caso di ripensamenti.
E, si badi, che la nomina dell’esecuzione testamentario non ha da confondersi con la ben differente ipotesi che si verrebbe a prospettare qualora dovessero essere direttamente gli interessati all’eredità, indi una volta apertasi la successione, ad affidare ad un soggetto la cura delle disposizioni. Si tratterà più semplicemente di un mandatario non già tecnicamente di un esecutore che solo il testatore stesso avrà il pregio di poter designare.
Non che tale incarico non possa essere attribuito sempre dallo stesso testatore ma in un contesto diverso rispetto alla scheda testamentaria. Tuttavia, ove si preferisca procedere in tal senso, è bene tenere a mente che l’attività di cui si va gravando tale soggetto non potrà mai comportare attribuzioni patrimoniali che trovino causa nella propria futura successione.
È carta bianca per il testatore quanto alla scelta del soggetto da ergere al ruolo di esecutore, purché sia soggetto capace. Anche uno tra i suoi eredi ovvero legatari sarà soggetto idoneo. Ed anzi, pur cumulandosi nella stessa persona le qualità di beneficiario ed esecutore, le stesse si mantengono distinte. A titolo di esempio, quindi, si potrà accettare l’incarico di esecutore pur rinunziando all’eredità e viceversa.
All’esecutore potranno affidarsi o meno i poteri di amministrazione su tutti i beni dell’asse ereditario ovvero su selezione di essi. La sua principale attenzione sarà comunque sempre rivolta all’adempimento dei legati e al pagamento dei debiti ereditari senza che ciò debba essere espressamente previsto né specificato. Del resto, potrà compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione a partire dall’alienazione dei beni ereditari, sentiti gli eredi e previa autorizzazione del tribunale. Ma sarà sufficiente l’assegnazione espressa di una di tali attività da parte del testatore o addirittura che essa risulti implicitamente di necessario presupposto per eseguire le sue volontà per evitare il pervio passaggio da parte dell’autorità giudiziaria.