Ormai il Dlgs 183/2021 potrebbe non essere più una novità. D’altronde, lo abbiamo, già visto nel focus precedente. Ma non è tutto. Già perché quella già analizzata non è che una prima novità cui si è invitati a prendere atto. Quella relativa alla nomina degli amministratori di cui all’art 2383 c.c. In realtà, il medesimo decreto è di estrema importanza in quanto finalmente risolutivo dell’annosa querelle che interessa l’art 2382 c.c. e, più in particolare, la sua applicabilità alle S.r.l.
Invero, in tema di Spa, ogni dubbio è stato sopito dalla stessa lettera codicistica. Il legislatore è felicemente chiaro all’articolo 2382 c.c. nel disporre l’ineleggibilità ad amministratore di quanti siano dichiarati interdetti, legali e giudiziali, inabilitati ovvero falliti. Pena la decadenza automatica dalla carica.
Anzi, a bene veder l’art 2382 c.c., prima della novella apportata dal Dlgs 183/2021 sull’art. 2383 c.c., era l’unico riferimento in tema di cause di ineleggibilità e di interdizioni dall’ufficio di amministratore.
Nelle S.r.l ci si è sempre dovuti raffrontare con una lacuna normativa. O meglio, anteriforma del diritto societario, l’art 2487 c.c. espressamente richiamava l’applicazione dell’art 2382 c.c.. Richiamo poi espunto. Di qui il contrasto di vedute.
La Cassazione riteneva, infatti, che il silenzio non potesse certo imputarsi ad una mera svista. Piuttosto, sarebbe frutto di una precisa scelta da rispettarsi. L’art 2382 c.c., a suo dire, non poteva trovare applicazione anche alle S.r.l.
Altra giurisprudenza spesso si è discostata dalla Cassazione per tosto seguire le orme di ampia dottrina secondo la quale non sarebbe affatto precluso l’inserimento di clausole all’interno di statuti di S.r.l. di richiamo all’art 2382 c.c.. Articolo, anzi, probabilmente già applicabile di per sé analogicamente in quanto espressivo di una regola a tutela dei terzi e quindi dalla portata generale. Un’apposita previsione statutaria si considerava sicuramente auspicabile, sì da sciogliere ogni riserva.
Ed invece, ogni perplessità trova ora una pronta soluzione nello stesso impianto codicistico. L’art 6 I° a) del Dlgs 183/2021 agisce sull’art 2475 c.c. su ben due fronti:
- Non solo riformulandone il II° co, con l’aggiunta dell’espresso richiamo al I° co dell’art 2383 c.c., come già visto in precedenza.
- Ma soprattutto al I° co, estendendovi l’applicazione dell’articolo 2382 c.c..
Risultato? Oggi possiamo finalmente vantare di un’espressa presa di posizione da parte dello stesso legislatore. Anche alle S.r.l “si applica l’art. 2382”.