La tetralogia che quest’oggi si inaugura si propone di divulgare particolari tipologie di atti notarili cui poter far richiesta per il caso di lesione della legittima. Evitando le vie giudiziali. Soluzioni possibili dal momento che per primo è proprio il nostro sistema a preoccuparsi della tutela della legittima. L’intangibilità della medesima rappresenta un principio di ordine pubblico insormontabile. Un limite alla libertà testamentaria che pur gelosamente sempre si mira a garantire.
Ma quando si può lamentare una lesione della legittima?
Ogni legittimario ha diritto a conseguire un valore squisitamente sul piano quantitativo. Esso risulta pari alla quota riservatagli per legge a seconda della specifica e concreta situazione familiare lasciata all’apertura della successione. E questo non è che il primo di una serie di elementi esplicativi dell’inevitabile imbarazzo nel predeterminare aprioristicamente e con certezza la quota di legittima cui si avrà diritto. Sol ci si potrà limitare ad individuare una frazione rebus sic stantibus.
La situazione va ulteriormente a complicarsi se si considera che detta quota deve calcolarsi sul c.d. “patrimonio riunito”. La base imponibile del calcolo è cioè data dalla massa dei beni ereditari relitti cui vanno aggiunte le donazioni effettuate in vita dal de cuius, al netto dei debiti ereditari. Il tutto, valutato al momento dell’apertura della successione. E non è finita. Perché arrivati a questo punto sol si è individuato un valore ideale: quello dell’utile netto minimo di spettanza.
Chi intenda accertare an e quantum della lesione suole pensare al ricorso alle vie giudiziali. Cosa occorre fare per agire in riduzione? Anzitutto accettare l’eredità con beneficio di inventario. Escluso ovviamente il caso di totale pretermissione. Quindi, imputare donazioni e legati di cui già si sia stati beneficiati, salvo espressa dispensa.
Dunque, perché agire in riduzione? L’azione permette sì di ottenere la declaratoria di inefficacia relativa e personale delle disposizioni lesive dei diritti alla legittima. Tuttavia, a seguito del vittorioso esperimento, il legittimario sol ottiene una quota astratta di eredità. Per l’assegnazione concreta dei beni, occorre attendere l’ultimazione dell’iter che così si è avviato. Sol si lasciano immaginare le tempistiche necessarie a che l’intero meccanismo risulti effettivamente funzionale. Specie se si pensa che l’azione di riduzione può perfino arrivare a comporsi di ulteriori due azioni dalla funzione recuperatoria dei beni oggetto delle disposizioni rese inefficaci. Ecco allora che sarà interessante scoprire come l’azione di riduzione non è l’unica via percorribile.