Non si poteva fare a meno di evidenziare il significativo impatto della riforma “Salva Casa” in esame, sul D.P.R. 380/2001, meglio noto come “Testo Unico Edilizia”. Le modifiche e le novità introdotte hanno consentito di inglobare le nuove previsioni all’interno di un unicum normativo, rendendo più agevole la gestione degli interventi edilizi. Le principali modifiche, già trattate precedentemente, riguardano gli interventi di edilizia libera, accertamento di conformità, sanatoria di lievi difformità, stato legittimo dell’immobile, che hanno integrato e sono state recepite dal suddetto Testo Unico Edilizia. Non si possono tralasciare le modifiche agli articoli 23- ter e 31 del Testo Unico Edilizia, riguardanti il cambio di destinazione d’uso e l’alienazione di immobili abusivi.
La riforma prevede, infatti, una modifica ed integrazione dell’ art 23-ter TUE, al fine di agevolare i cambi di destinazione d’uso delle unità immobiliari, prevedendo un cambiamento “senza opere” all’interno della stessa categoria funzionale, o tra categorie funzionali omogenee. Si consideri, ad esempio, un mutamento dell’unità abitativa da residenza ad ufficio professionale, nel rispetto delle normative di settore e delle specifiche condizioni previste dai singoli Comuni. In questi casi, il cambio di destinazione d’uso senza opere è consentito previa presentazione al Comune competente di una SCIA, ferme restando le normative regionali più favorevoli.
Per quanto riguarda il nuovo assetto dell’art 31 del TUE, in alternativa alla demolizione degli immobili abusivi, viene prevista la possibilità per i Comuni, di alienare l’opera abusiva e l’area di sedime, nell’ipotesi in cui tale operazione non contrasti con rilevanti interessi culturali, paesaggistici, urbanistici, ambientali o idrogeologici. Questa previsione mira a superare ed eliminare le situazioni in cui le amministrazioni comunali si trovano costrette a demolire immobili abusivi, realizzati senza permesso, o in totale difformità da esso. La vendita così prevista sarà condizionata sospensivamente all’effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente, all’interno di una procedura di vendita pubblica e trasparente, senza la partecipazione del responsabile dell’abuso. Tale misura consente di ottenere la rimozione delle opere abusive, e la successiva valorizzazione dell’immobile acquisito, favorendone la sua circolazione.
Dall’analisi fin qui trattata, si può desumere in conclusione che, quanto previsto dal Decreto Salva Casa, non costituisce una riforma complessiva ed omogenea del Testo Unico dell’Edilizia, ma un impianto generale che mira ad eliminare quegli ostacoli normativi che non consentivano di superare le attuali difficoltà di compravendita degli immobili, soprattutto a destinazione residenziale, legate alle certificazioni sullo stato legittimo ovvero alla presenza anche solo di parziali difformità.