Curiosi di addentrarvi più a fondo nei meandri della tematica legata alle agevolazioni prima casa? Con il riguardo di non perdersi tra i suoi districati dettagli, questa volta sotto osservazione alcuni aspetti particolari non così risaputi di cui si è ritenuta opportuna la condivisione. La loro scoperta riesce a rendere sorprendente una materia solitamente considerata classica. L’agevolazione prima casa continua a stupire.
Si dipanano, infatti, lungo il filo dell’agevolazione principale dell’acquisito prima casa, una serie di facilitazioni correlate.
Non deve farsi sfuggire il credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
In termini semplici, quanti vendano dopo qualche anno l’abitazione acquistata in agevolazione per acquistarne una nuova entro l’anno, potranno godere delle agevolazioni prima casa anche per tale secondo acquisto. Si richiede la confermata presenza delle condizioni per usufruire nuovamente dei benefici e che non si sia verificata causa di decadenza. Non è necessario che il riacquisto riguardi il medesimo diritto. Si supponga, ad esempio, che il primo acquisto investisse la piena proprietà. Piena e nuda proprietà, usufrutto, abitazione, proprietà superficiaria, indifferentemente attribuiranno le chiavi per l’accesso allo stesso beneficio. Ma attenzione, in altrettanta maniera sarà facile incorrere nella decadenza a seguito della mera cessione di uno dei predetti diritti reali di godimento nei cinque anni dall’acquisto. Non fa eccezione il riacquisto che interessi solo una quota dell’abitazione, purché il contribuente sia in grado di provare che adibisce l’immobile ad abitazione principale.
Bonus prima casa anche per la seconda casa e anche senza previa cessione e riacquisto. Una breccia a quel che parrebbe un divieto generale. Possibilità sorprendente, ossimorica. Nessuna modifica subìta dalla normativa. Si tratta di ipotesi frutto della giurisprudenza della Cassazione che arriva ad estendere il bonus alla seconda casa per il caso in cui la prima risulti inidonea a soddisfare le esigenze abitative del proprietario e suoi familiari. E questo è interessante. Sì perché nei suddetti termini la condizione si presta non solo ad essere soddisfatta in caso di inidoneità soggettiva, ma a fortiori ad abbracciare tutte quelle ipotesi in cui di ciò ve ne sia evidenza oggettiva. Si pensi all’evenienza della prima casa concessa in affitto e dunque non più utilizzabile dal proprietario. A coronamento, anche l’Agenzia delle Entrate ha offerto un suo contributo in merito: il bonus prima casa potrà chiedersi una seconda volta anche a seguito della sopraggiunta dichiarazione di inagibilità dell’immobile.
La richiesta di agevolazioni prima casa può senz’altro avanzarsi anche nel caso di acquisto mortis causa o donativo. Per contro, preme precisarsi, che anche la donazione entro il quinquennio dall’acquisto agevolato determina la perdita dei benefici prima casa essendo in ciò assimilata a qualunque altra alienazione.