In questo articolo il notaio Alessandro Nazari risponderà al seguente quesito: ci sono margini per un atto integrativo pubblico a cura del Notaio per esercitare l’opzione della tassazione della plusvalenza immobiliare mediante imposta sostitutiva se nell’atto di compravendita il contribuente non ha esercitato l’opzione?
Nel caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti nelle ipotesi considerate dall’art. 67, primo comma, lett. b) del T.U.I.R. di cui al DPR. 917/1986, la plusvalenza (cioè la differenza tra il prezzo di acquisto o di costruzione aumentato di ogni altro costo inerente ed il prezzo di rivendita) costituisce reddito imponibile, e quindi deve essere denunziata nella dichiarazione dei redditi. In alternativa l‘art. 1 comma 496 legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) consente di assoggettare tale plusvalenza, peraltro solo nel caso di fabbricati e terreni non edificabili acquistati o costruiti da meno di cinque anni, ad un’imposta sostitutiva sul reddito.
La legge stabilità 2020, art. 1, c. 695, legge 27 dicembre 2019 n. 160 (pubblicata in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 supplemento ordinario n. 45/L) ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2020, la misura di questa imposta sostitutiva, portandola dal 20% (in vigore sino al 31 dicembre 2019) al 26% (applicabile per i trasferimenti posti in essere a partire dal 1° gennaio 2020).
Il versamento dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza deve essere contestuale all’atto di compravendita.
Lo dice il modello stesso di dichiarazione che deve essere presentato a cura del Notaio rogante:
“…il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica, unitamente al contratto di compravendita trasmesso ai fini della registrazione dell’atto, utilizzando le procedure disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308 e dai successivi decreti e provvedimenti attuativi, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del provvedimento dell’Agenzia del territorio 6 dicembre 2006”
Lo ribadisce il Provvedimento Dir. Agenzia Entrate del 12 gennaio 2007 di istituzione del modello nelle motivazioni del provvedimento e lo conferma il testo del provvedimento.
Lo riafferma peraltro anche la risoluzione n. 143/2007:
“Dal tenore letterale della disposizione si evince che il legislatore ha voluto far convergere in un preciso momento, che è quello della cessione dell’ immobile, non solo la scelta del regime sostitutivo ma anche l’ applicazione e il versamento della relativa imposta. La cessione segna il momento impositivo e comporta l’obbligo del deposito della provvista nelle mani del notaio. La norma non prevede modalità alternative ne’ termini ulteriori per l’ adempimento degli obblighi tributari collegati all’ applicazione dell’ imposta sostitutiva.”