È di questi giorni la notizia della conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) in Legge (n. 120/2020). Per l’effetto, significative le modifiche apportate al Testo Unico dell’Edilizia. Si tratta di novità già operative, in vigore dal 14 settembre 2020, dalle ricadute certo non trascurabili. Obiettivo di questo articolo e di quelli a seguire sarà proprio far chiarezza su quegli aspetti innovativi dal maggiore impatto per l’attività notarile. Un unico fil rouge. Del resto, il nomen iuris di Decreto Semplificazioni in tal senso è eloquente. Riduzione della burocrazia a carico dei cittadini e delle imprese. Del pari, maggiori certezze giuridiche su materie da sempre oggetto di controversie interpretative. Tra le novità di maggior interesse ai nostri fini, preme sottolineare in questo percorso assieme:
- Il permesso di costruire per silenzio assenso
- Il certificato dello stato legittimo dell’immobile.
Questa settimana vi segnaliamo le novità più interessanti introdotte con particolare riguardo alle nuove previsioni in materia di silenzio assenso sul permesso di costruire.
Il silenzio assenso ora può attestarsi.
Un’ulteriore prospettiva si va ad aggiunger alle modalità redazionali già praticabili. In sintesi, di seguito le alternative che ora si prospettano:
- Indicazione in atto degli estremi del permesso di costruire, ove rilasciato, o del permesso in sanatoria. L’iter ordinario per il rilascio del permesso di costruire dovrebbe concludersi nel termine di novanta giorni dall’istanza. Centottanta nei casi di particolare complessità secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
- Descrizione di presupposti ed elementi formativi del silenzio assenso, a seguito dell’inutile decorso del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo. Certo, il quid novi non consiste nella formazione del permesso di costruire per silenzio assenso. La sua formazione tacita è fattispecie già nota al sistema con l’evidente scopo di offrire una valida alternativa al privato innanzi ai casi di palese inerzia della Pubblica Amministrazione. Tuttavia non v’era sinora nessun titolo formale del quale potere citare in atto gli estremi per dar evidenza oggettiva della pervenuta situazione.
- Indicazione in atto del certificato di silenzio assenso. La novella ha aggiunto un ultimo periodo all’art 20 VIII° comma DPR 380/2001. Ora il professionista incaricato potrà richiedere un’autentica attestazione relativa al decorso dei termini del procedimento allo sportello unico per l’edilizia, chiamato a rilasciarla, anche in via telematica, entro quindici giorni, in assenza di istanze di integrazione documentale, istruttorie inevase e provvedimenti di diniego. Innanzi a tali evenienze, altrimenti, il termine fungerà da dies ad quem per dar comunicazione che tali atti sono intervenuti. L’esibizione dell’attestazione comunale circa il decorso dei termini del procedimento per il formarsi del silenzio assenso permette quindi di potere fare affidamento su un’attestazione ufficiale, garanzia di una maggiore certezza circa lo status urbanistico dell’immobile. Date queste premesse, chi non preferirebbe ottenerne il rilascio espresso?