Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

In questo articolo vengono elencate le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società entrate in vigore con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18.

La normativa contenuta nell’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 contiene importanti deroghe in materia societaria, che si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

Tali deroghe consentono:

A) Di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio;

B) Alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, e alle società cooperative e alle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutariedi prevedere con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie che le stesse potranno svolgersi con le modalità “tradizionali” o mediante sistemi di audio/video comunicazione e cioè con tutti gli intervenuti online, compresi il segretario e il presidente;

C) Alle società con azioni quotatedi designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Si rende noto che le tecnologie utilizzabili sono tutte quelle che consentono di realizzare una discussione e una votazione che si svolgano, seppur con gli intervenuti posizionati non in uno stesso luogo, con il metodo collegiale.

E’ senz’altro accettabile l’utilizzo di un sistema di videoconferenza; quanto all’audioconferenza o conference call, essa è una tecnologia plausibile in un contesto ove non sia in discussione la riconoscibilità (almeno da parte del presidente dell’assemblea) di coloro che intervengono in via remota.

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