Premorienza del beneficiario dell’assicurazione sulla vita altrui: libertà dello stipulante o permanenza del vincolo?

Cosa accade nel caso in cui la persona designata quale beneficiaria in un contratto di assicurazione sulla vita dovesse premorire al contraente? Quest’ultimo può considerarsi libero di mutare il beneficiario anche con una disposizione testamentaria o rimane vincolato alla sua scelta precedente?

Scopriamolo assieme nelle brevi note che di seguito ci accompagnano. 

Preziosa, a tal proposito, la pronuncia della Cassazione n. 11421 dell’aprile di quest’anno, con la quale è stata posta chiarezza su una frequente questione di prassi.  La fattispecie è la seguente: il contraente di una polizza vita designa nel contratto quali beneficiari i suoi “eredi legittimi.  

Occorre comprendere due cose: 


  1. a) Chi sono i beneficiari della polizza e a che titolo

Per le Sezioni Unite, la designazione generica degli eredi quali beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita comporta la spettanza della somma assicurata a quanti risultino chiamati ex lege all’eredità. Il tutto iure proprio. Si tratta, cioè, di un acquisto subordinato alla morte, ma estraneo alla successione. Un acquisto che dunque avviene indipendentemente dal fatto che i predetti soggetti vengano concretamente all’eredità (vale a dire che la accettino).  

  1. b) In quali quote deve essere divisa la somma assicurata tra i beneficiari

In difetto di inequivoca volontà in senso contrario, la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto non avviene secondo le quote con cui i medesimi sono chiamati all’eredità, bensì in parti uguali. E ciò benché probabilmente, una volontà in senso contrario potrebbe in un certo senso già rinvenirsi nella mente del testatore che indichi diverse quote di istituzione per ciascun erede! Ove allora si intenda che anche per la liquidazione dell’indennizzo valgano le medesime proporzioni successorie, esse dovranno espressamente ripetersi anche a tale precipuo scopo.

Non è tutto. Per la sentenza qui citata, l’acquisto del diritto del beneficiario alla liquidazione avviene con la designazione. Per quanto, nel caso in cui venga utilizzata la generica locuzione di eredi per individuare chi essi siano occorra comunque attendere la morte dello stipulante, l’acquisto retroagirà al momento della designazione. Risultato? La premorienza del beneficiario comporta trasmissione di tale diritto, ormai già acquistato, ai suoi eredi. La dichiarazione di nomina resta efficace e vincolante.

Diverse le fila ove le polizze abbiano una vocazione finanziaria-speculativa, sì da ricondursi, piuttosto, nell’alveo dei contratti di intermediazione finanziaria. Questi rientrano tra i beni componenti l’asse ereditario. Di qui la piena libertà di disporne per testamento, così implicitamente revocando l’originaria designazione contrattuale.  

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