Cassazione, produzione agosto 2020. La tematica, ancora una volta quella della premorienza. Evento che, nella particolare fattispecie, interessa il legittimario tacitato con un legato in sostituzione di legittima prima che questi abbia potuto esprimere la propria volontà in merito.
Morto il legatario ancorché di usufrutto, la facoltà di rinunziarvi si trasmette ai suoi eredi. Così la Cassazione n. 17861 del 27/08/2020.
Ma andiamo a sviscerarne attentamente portanza e significato.
È bene premetter che il legato in sostituzione di legittima è quella disposizione con cui il de cuius priva un legittimario della quota riservatagli, sostituendola con una vocazione a titolo particolare, disponendo, in pari tempo, a titolo universale dell’intero asse ereditario in favore d’altri.
Il legato in sostituzione di legittima si può:
- espressamente conseguire, rendendolo così irrifiutabile. Segue la perdita del diritto di chiedere legittima, quand’anche il valore del legato dovesse risultare inferiore a quanto spettante ex lege. Non si acquista la qualità di erede, mentre resta salva quella di legittimario. Ovvero
- rifiutare, così ritrovandosi nella stessa situazione di un legittimario pretermesso. Per l’effetto, si potrà agire in riduzione ed eventualmente acquisire lo status heredis.
Ebbene, l’improvvisa morte del legittimario risulta preclusiva d’ogni sorta di espressione. Così, per la sentenza in commento, passa agli eredi del legatario la facoltà di rinunziare a detto legato e agire in riduzione proprio in qualità di eredi del legittimario e al precipuo scopo di tutelare i diritti al medesimo spettanti. Tutto sta nel verificare se, al momento della morte, sia ancora attuale il diritto del legittimario di rinunziare al legato. Ove ciò sia confermato, nella medesima condizione si troverà l’erede.
E, si badi, per la cassazione risulta perfino irrilevante la già compiuta estinzione del diritto oggetto del lascito all’apertura della successione del beneficiario, come tipicamente avviene nel caso di legato di diritto di usufrutto. Non è già il diritto a trasmettersi all’erede. Piuttosto, la medesima posizione giuridica connessa al legato già acquistato ope legis, compresa la facoltà di rinunziarvi. L’impossibilità di subentro nel diritto di usufrutto non fornisce quindi argomento per negare che l’erede del legatario non possa compiere la scelta cui allude l’art 551 II cc.