Rinuncia all’azione di riduzione o all’eredità? E se si fosse ricevuto un legato in sostituzione di legittima?

Oggi parliamo di rinunce in tema di successione. Usare il plurale è doveroso. Possiamo infatti contare almeno tre diverse tipologie. A determinare la varietà, il differente diritto che così si va dismettendo.

Si parta dalla rinuncia all’azione di riduzione relativamente alla quale qualche breve cenno sarà sufficiente, essendo già stata oggetto di trattazione a più riprese. La rinuncia all’azione di riduzione è anzitutto accordata ai soli legittimari. Non richiede forme particolari, ma procedere ad una sua pubblicità sarà caldamente consigliabile dati gli effetti che essa comporta e la importante sicurezza per la circolazione immobiliare che ne deriva. In questo modo, infatti, a cosa si rinunzia? Ad ogni azione. Ad ogni impugnativa non solo testamentaria ma di qualsiasi disposizione lesiva dei diritti che pure è la legge stessa a riservare a tali soggetti. Implica la rinuncia all’azione in restituzione sia nei confronti dei donatari che di ogni terzo loro avente causa mentre non impatta sull’eredità. Chi rinuncia all’azione di riduzione, infatti, non rinuncia all’eredità mentre non è vero il contrario.

Completamente diversa è allora la rinuncia all’eredità. Ancora più ampia tanto da necessariamente ricomprendere ed assorbire la rinunzia alla riduzione. Rinunziando all’eredità si perde ogni diritto ad essa connesso. Dunque, altresì quello di poterla contestare. Tra lo altro, chi agisca in riduzione subito lamentando una lesione non potrà successivamente più rinunciare a quella eredità avendola oramai tacitamente accettata. Occorre rispettare determinate forme prescritte dall’articolo 519 c.c.. Ogni dichiarazione resa in forma diversa rende nulla la rinunzia. Del pari, è nulla la rinunzia tacita ovvero desunta da un comportamento concludente. In particolare, dovrà esser inserita nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione. Mentre non è prevista la sua trascrizione avendo ad oggetto un diritto dalla natura personale. Diritto che così si dismette in maniera pura e semplice. Senza al contempo trasferirlo a favore d’altri. Sarà un effetto di legge l’accrescimento della quota di eredità a favore degli altri chiamati.

Spostandoci al mondo dei legati, la rinunzia alle disposizioni a titolo particolare sarà sempre essenziale, dandosi altrimenti le medesime come immediatamente conseguite al momento stesso dell’apertura della successione.

Un particolare valore è assunto dalla rinuncia al legato in sostituzione di legittima. Importante sottolineare come questa non comporti mai rinuncia né all’azione di riduzione né all’eredità. Tutto al contrario, sarà indispensabile proprio per consentire al legittimario di poter agire in riduzione e, per l’effetto, ottenere la sua fetta di eredità.


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