Una promessa sin troppo a lungo rimandata quella dell’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), finalmente rispettata a far data dal 23 novembre 2021. È la fine di una fase di attuazione transitoria protrattasi per ben 5 anni. Se la riforma del Terzo settore, introdotta con il d.lgs. 117/2017, recante il codice del terzo settore (CTS), è entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’effettivo impiego della qualifica di “Enti del Terzo Settore” (ETS) ha dovuto attendere l’operatività del RUNTS.
A partire dalla medesima data ha avuto principio l’operazione di trasmigrazione automatica di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS). Procedimento che si articola in due fasi.
La prima, consistente nel trasferimento di dati e atti dai vecchi registri di settore al nuovo. La seconda, con data prossima alla scadenza. Il 20 agosto 2022 è il termine entro cui il RUNTS deve avere portato a compimento il controllo dei requisiti per l’iscrizione degli enti de quibus. Si consideri che nell’ipotesi di mancata emanazione di provvedimento di diniego espresso è previsto il silenzio assenso.
Si dà, inoltre, la possibilità a ETS di nuova costituzione, con e senza personalità giuridica, nonché ad associazioni e fondazioni preesistenti e magari perfino iscritte nei registri delle persone giuridiche che intendano acquisire la qualifica di ETS, di chiedere l’iscrizione volontaria nel RUNTS adeguando a tal fine i propri statuti. Nulla toglie, del resto, che ODV e APS, onde accelerare tempi della trasmigrazione, decidano di realizzare una forma volontaria di accesso al RUNTS rivolgendosi ad un notaio.
Gli enti del terzo settore non costituiscono un genere autonomo con causa propria. Per la qualifica occorre, tuttavia, possedere e conservare i requisiti stabiliti dall’art 4 del CTS.
Così, il notaio richiesto di proceder all’iscrizione dell’ente presso il nuovo registro unico, dovrà verificare la sussistenza:
- della natura di Quindi, l’effettiva ricorrenza dei requisiti soggettivi oltre alla riconducibilità dell’attività tra quelle di cui all’art 5 e 6 del CTS. Sarà inoltre chiamato a valutare la conformità delle diverse clausole di atto costitutivo e statuto alle disposizioni dettate dal CTS in materia di assetto organizzativo dell’ente sia in generale, per associazioni e fondazioni, sia, più in particolare, per specifiche categorie di ETS;
- del patrimonio minimo, punto cruciale cui sarà dedicato il prossimo focus.
Esattamente come in tema di iscrizione a Registro Imprese delle modifiche statutarie di società di capitali, anche per gli enti del terzo settore il controllo notarile è rimandato ad un momento successivo rispetto al ricevimento dell’atto. Fondatori e amministratori potranno vedersi rifiutata dal notaio l’iscrizione al RUNTS in difetto dei presupposti prescritti.