L’articolo 2475 del Codice Civile continua a far da protagonista. Anzi, è sempre e proprio il primo comma dell’articolo in questione quello su cui torna il legislatore nel 2020 con intervento integrativo e correttivo rispetto al d.lgs. 14/2019, recante il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. Probabilmente è stata proprio quell’alea interpretativa di cui si è dato conto nel precedente focus a far da fattore motivante. La sostituzione apportata dall’art. 40 d.lgs. 147/2020, all’art. 2475 I° c.c., coincide con la versione ad oggi in vigore della disposizione, che così recita “L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.” Si fornisce così lo spunto per far chiarezza sugli attuali rapporti tra gestione ed amministrazione nelle S.r.l.
Il d.lgs. 147/2020 chiarisce che lo spazio accordato dalla riforma del 2003 all’autonomia privata in subiecta materia non è stato affatto abolito dal Codice della Crisi. Già gli interpreti, per riportare le cose nella giusta prospettiva, avevano fatto ricorso a più di un’operazione di ortopedia interpretativa. Le modifiche apportate dal correttivo sembrano proprio voler fare giustizia a quelle tesi orientate all’adeguamento, evitando stravolgimenti del sistema.
Dall’attuale versione della norma sembra potersi ricavare una bipartizione all’interno di quel ramo della corporate governance che è il sistema di amministrazione societaria:
- Da un lato, la gestione e l’organizzazione dell’impresa societaria rimane un’attribuzione di esclusiva competenza dell’intero organo amministrativo. Si verte, infatti, nell’alveo delle regole proprie del diritto di impresa. Per cui le decisioni relative all’’istituzione degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili dovranno adottarsi collegialmente;
- Dall’altro, l’amministrazione della società, comprensiva sia delle decisioni relative ai singoli atti dispositivi del patrimonio, sia del compimento dei medesimi in nome e per conto della società, può ben affidarsi tanto ad alcuni solo tra gli amministratori quanto ai soci. Si esula dalla gestione dell’impresa, per tosto rientrarsi a pieno titolo nell’amministrazione della società.
In definitiva, il Codice della Crisi non obbliga in alcun modo ad adeguamenti statutari che prevedano, nella materia dell’amministrazione, deroghe al modello legale.