30 luglio 2021. La Cassazione con pronuncia n. 21970 rischia di capovolgere un punto ormai fermo in materia di diritto societario. La natura giuridica della fusione. E quindi, della scissione, trattandosi di aspetto da sempre condiviso tra le due operazioni straordinarie. La novità merita di essere presa in considerazione. I suoi effetti, infatti, si ripercuotono anche sul fronte pratico. E questo non è che il primo di una serie di recenti interventi giurisprudenziali tesi ad offrire una chiave del tutto inedita e rivisitata dell’operazione societaria in questione.
Eppure, il quadro prima del predetto intervento sembrava ormai definito e cristallizzato. Mai si sarebbe pensata la messa in discussione della natura meramente modificativa, né tanto meno dell’applicazione del principio di continuità. Tratti che permettevano di accomunare fusione e scissione alla trasformazione. Era, insomma, consolidata l’idea per cui anche nella fusione e nella scissione sarebbe lo stesso ente a sopravvivere, seppur con una rinnovata veste giuridica.
Ecco allora che ben si può comprendere la portata della tanto dirompente quanto inattesa Cassazione richiamata. Le Sezioni Unite smentiscono ogni tentativo di attribuire a fusione e scissione questa natura. Piuttosto, si assisterebbe a un fenomeno di successione a titolo universale, simile a quello mortis causa. Con conseguente estinzione della società scissa, in caso di scissione totale, e nascita di una nuova società, nel caso di scissione con beneficiaria di nuova costituzione.
Vien meno ogni contatto con la trasformazione giacché ricorre una vera e propria dissoluzione dell’ente primigenio.
D’altronde, come negare l’equivalenza tra cancellazione della scissa da Registro imprese e sua estinzione. La natura costitutiva di tale pubblicità ben si evince dal riformato articolo 2495 II cc. Dalla scissione si pretenderebbe il contrario. Ecco allora che risulterebbe distonico rispetto al sistema disconoscere l’effetto estintivo nonostante la mutata situazione a registro imprese.
Un fatto resta fermo. La rinnovata impostazione non si accompagna al riconoscimento di alcun effetto traslativo. L’atto traslativo è infatti una successione a titolo particolare. Non universale. Non si deve dunque pensare ad alcun trasferimento immobiliare tra le società coinvolte. La sola voltura per cambio di intestazione ed aggiornamento dei registri continuerà ad essere sufficiente.
Altra importante novità si avverte sul piano processuale. Nessuna riassunzione ex art 111 cpc da parte dell’“erede” di eventuali liti pendenti avverso la società che per effetto della scissione si estingue. Piuttosto, l’art 2504 bis cc prevede la prosecuzione automatica in tutti i rapporti. Quindi, anche processuali. Nessun nuovo giudizio potrà, invece, più avviarsi verso la società ormai non più esistente.