Scissioni non proporzionali nella previsione codicistica

Scissione estrema. A tanto è giunta la recente giurisprudenza. Il nomen coniato parla chiaro. Magari non tanto in termini contenutistici. Quanto all’evidenza che il riferimento è ad una scissione di ultimo livello. Potenziata, insomma. Frutto di un’elaborazione fuori dagli schemi dettati dal legislatore. Una scissione che, allora, per la sua piena comprensione pretende una panoramica di più ampio respiro sulle scissioni non proporzionali nelle varie sfaccettature ed accezioni che intanto nel dato codicistico trovano riscontro.

Si parta dal considerare anzitutto la regola. Quella della proporzionalità della scissione. I soci della scissa, cioè, di base, hanno diritto di ricevere partecipazioni in tutte le società beneficiarie in misura parametrata alla loro partecipazione originaria.

È lo stesso impianto codicistico a lasciare aperta, tuttavia, la possibilità di un’eventuale assegnazione non proporzionale, purché venga sempre a rispettarsi la neutralità dell’operazione. Dunque, esclusa la non proporzionalità in senso economico, altrimenti occasione di arricchimento, due le varianti che la non proporzionalità assume nell’idea del legislatore.

Scissione non proporzionale in senso stretto, cui all’art 2506 bis IV° cc

  • Caratteristica fondamentale: ciascun socio partecipa a ognuna delle società coinvolte nell’operazione, benché, eventualmente, in minima parte. La sua minore assegnazione all’interno di una delle società viene a compensarsi con una distribuzione maggiorata all’interno di un’altra;
  • Delibera assumibile con le ordinarie maggioranze richieste per modifiche statutarie;
  • Necessità di un correttivo. Oggi individuato nel d. diritto di exit. Un tempo nel diritto di veto. Validi rimedi alternativi. Di qui la validità della delibera di scissione non proporzionale che preveda, a favore di quanti non concorrano alla sua adozione, il diritto di fare acquistare la propria partecipazione ad un valore almeno pari a quello riconosciuto nel caso di esercizio del diritto di recesso ovvero di richiedere l’assegnazione proporzionale nei suoi confronti.

Scissione asimmetrica 2506 II°cc

  • Caratteristica: non tutti i soci partecipano a tutte le beneficiarie. Il che si traduce nella totale estromissione di almeno un socio da almeno una delle società coinvolte nell’operazione.
  • Conseguenza talmente dirompente da imporre l’unanimità ai fini dell’adozione della relativa delibera
  • Scissione, inoltre, parziale. Invero, il dato letterale pare richiedere la compensazione mediante una maggiore assegnazione all’interno della scissa. Società, quest’ultima, che, gioco forza, dovrà continuare ad esistere.

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