SRL: gli impatti del d.lgs. 14/2019 sull’art 2475

La primavera degli interventi sul sistema di amministrazione delle S.r.l..

2019- 2022. Il testo normativo dell’art. 2475 c.c. sembra proprio sia stato preso di mira dal legislatore come a volerne ritagliare una misura sartoriale alle mutate esigenze. Le modifiche già analizzate e apportate dal Dlgs 183/2021 sono le ultimissime. Ma già il d.lgs. 14/2019, nell’introdurre il Codice della crisi e dell’insolvenza, aveva ritoccato l’articolo, suscitando rumors sulla corretta interpretazione da darne sì da evitare effetti, altrimenti, dirompenti. È, infatti, stato aggiunto, con l’occasione, un primo comma all’articolo che qui interessa, in cui si assegna la gestione dell’impresa “esclusivamente agli amministratori”. L’espressione non è nuova nell’ordinamento. Essa ricalca pressoché letteralmente quella prevista per le società per azioni già dalla riforma del 2003. Senonché, mentre l’assegnazione esclusiva agli amministratori delle società azionarie delle funzioni gestorie rispondeva e risponde tutt’ora a una scelta del tutto coerente con il complessivo sistema di amministrazione e controllo di quel tipo sociale, non altrettanto può dirsi con riferimento alle società a responsabilità limitata dove ciò stride con le caratteristiche codicistiche strutturali. I diritti particolari dei singoli soci concernenti l’amministrazione di cui all’art. 2468 III° c.c., la responsabilità solidale ex art 2476 VIII° c.c. dei soci che abbiano “intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi” rappresentano caratteristiche non trascurabili. Nelle società a responsabilità limitata è assente un principio di netta separazione dei poteri di soci e amministratori. O più precisamente, se permane un insieme di competenze di spettanza esclusiva dei soci, non è altrettanto vero il contrario. La quasi totalità delle competenze gestorie degli amministratori può assegnarsi ai soci. Gli interpreti, pertanto, sono stati costretti ad un’analisi critica della nuova formulazione dell’art. 2475 c.c. nell’intento di comporre nel modo più razionale possibile l’aporia.

Così si deve respingere ogni lettura che si risolva in un’implicita abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con il principio della esclusiva spettanza della gestione agli amministratori, degradando a mere competenze autorizzative il possibile intervento dei soci nell’amministrazione della società. Del pari, scarso seguito è da attribuirsi ad asserite distinzioni tra gestione organizzativa e operativa, prive di fondamento logico oltreché normativo. Piuttosto, ormai si era affermata l’idea per cui il significato dell’art. 2475 c.c., come modificato ex d.lgs. 14/2019, sia quello di porre un limite alla estensione dei poteri decisionali dei soci rappresentato dalla impossibilità di attribuire loro il potere di dare diretta esecuzione a decisioni afferenti alla gestione della società. Restavano in toto legittime le clausole statutarie che attribuivano poteri decisionali inerenti alla gestione dell’impresa.

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