Cosa prevede la legge per colore che desiderano chiarire le proprie volontà in caso di una futura incapacità di autodeterminarsi? In questo articolo il notaio Alessandro Nazari illustrerà lo svolgimento di tale pratica.
In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.
Possono fare le DAT tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere.
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- Atto pubblico notarile;
- Scrittura privata autenticata dal notaio;
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Il 17 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 dicembre 2019 n. 168 recante il Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Viene così data piena attuazione al disposto dell’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata prevista l’istituzione della banca dati DAT presso il Ministero della salute.
I notai saranno tra i principali soggetti che alimenteranno la banca dati, con le copie informatiche delle DAT da loro redatte e degli altri atti collaterali (accettazione rinunzia revoca e sostituzione del fiduciario, atti modificati o di revoca delle DAT).
I notai accederanno alla Banca Dati DAT (limitatamente agli atti da loro rogati autenticati) attraverso un applicativo realizzato da Notartel, disponibile tramite la Rete Unitaria del Notariato, la quale riceve un espresso riconoscimento normativo (art. 5).
Per le DAT ricevute prima dell’entrata in vigore del Regolamento, è previsto un termine di sessanta giorni per la comunicazione della loro esistenza al Ministero della Salute, ed un termine di 180 giorni per la trasmissione delle copie.