Via alla riduzione parziale per perdite ancorché rilevanti

Sarebbe possibile la riduzione parziale delle perdite ancorché rilevanti. Ed addirittura quella che lasci la perdita al di sopra del terzo del capitale sociale. Almeno fintanto che la predetta riduzione non si renda strettamente obbligatoria ai sensi del secondo comma dell’art. 2446 c.c. o del quarto comma dell’art. 2482 bis c.c.. È il 5 luglio 2022 e questo è quanto affermato dal Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 204. Ribaltato il principio cruciale e da sempre sovrano in tema di riduzione del capitale sociale per perdite. Il mantra: riduzione del capitale sociale sempre e solo ad integrale copertura delle perdite. L’abbattimento doveva da sempre essere di un netto esattamente corrispondente e proporzionale alle perdite.

Sappiamo, infatti, come il codice distingua le perdite in rilevanti (se superiori al terzo del capitale sociale) ovvero irrilevanti se inferiori a tale soglia.

Ebbene, sino ad ora:

  • Perfino nel caso di perdite irrilevanti, ipotesi in cui nemmeno sussiste l’obbligo di adottare alcun tipo di provvedimento, qualora in maniera assolutamente discrezionale e spontanea gli amministratori dovessero decidere comunque di convocare l’adunanza e di volontariamente ridurre il capitale sociale, necessariamente ciò sarebbe dovuto avvenire proporzionalmente alle perdite accertate;
  • La riduzione del capitale proporzionale alle perdite era ribadita anche nell’ipotesi di perdite rilevanti che pure non intaccassero il minimo legale, ai sensi dell’art. 2446 I° c.c., per quanto trattasi di riduzione in questa fase ancora meramente facoltativa, assunta nel c.d. “periodo di grazia”. Insomma, non sarebbe mai stata possibile una riduzione parziale per perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale.
  • E, a fortiori, le perdite si sarebbero dovute coprire nella loro integrità nell’ipotesi di riduzione resasi obbligatoria, qualora nemmeno nell’esercizio successivo a quello in cui la perdita sia stata accertata, questa risulti diminuita a meno di un terzo.

Unica eccezione veniva rannodata manente la fase di liquidazione, dal momento che alla radice viene proprio a disattivarsi il sistema di allarme consistente nel procedimento sopra descritto proprio perché volto ad evitare lo scioglimento.

Ecco che, in termini di estrema sintesi, con la Massima in oggetto solo nella terza ed ultima delle ipotesi prospettate rimarrebbe confermato il divieto di riduzione parziale delle perdite. Durante il “periodo di grazia” appare possibile pervenire a diversa conclusione. In questo caso, l’effetto, ammissibile, della copertura parziale delle perdite pure eccedenti il terzo del capitale sembra concesso dalla lettera stessa della norma che prescrive e al contempo limita l’obbligo di copertura integrale alla sola scadenza di detto periodo.

Per maggiori informazioni o per una consulenza contattaci!

Condividi questo articolo
Articoli simili