Nell’ultimo focus ci siamo lasciati con un interrogativo alla cui risposta è dedicato il presente contributo. Alla luce del neo introdotto articolo 120 quinquies del Codice della crisi e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019), e della sua portata dirompente di cui si è già dato atto, la questione è: deve quindi ormai considerarsi sparita ogni competenza dell’assemblea dei soci relativamente all’assunzione di eventuali modifiche statutarie che si intendano adottare sotto concordato preventivo oppure rimane la possibilità di una qualche competenza concorrente?
Ebbene, anzitutto, occorre premettere che la soluzione non incontra unanimità di vedute. Ma, probabilmente, proprio sin nell’assenza di una categorica risposta potrebbe trovarsi conforto. È chiaro, infatti, che l’esclusiva esistenza della tesi comunque autorevolmente molto sostenuta, ad onta della quale il 120 quinquies avrebbe di fatto definitivamente sottratto alla competenza dei soci in maniera assoluta le decisioni in disamina, non avrebbe lasciato spiraglio alcuno per potere sperare il contrario. Con la conseguente impossibilità di rivolgersi al Notaio per il ricevimento di relativo verbale assembleare.
A fortiori è rassicurante il fatto che l’orientamento che prevale è esattamente quello nella direzione opposta. Una competenza concorrente dell’assemblea, comunque e nonostante il 120 quinquies, continuerebbe ad esserci. Se l’obiettivo del 120 quinquies del codice della crisi di impresa è quello di evitare comportamenti ostruzionistici dell’assemblea, non v’è motivo alcuno per eliminarne la competenza laddove i soci siano, invece, collaborativi. Di quanto detto si può trovare sostegno, a titolo d’esempio, nell’articolo 118 del d.lgs. 14/2019 ove nel VI° comma il legislatore stesso continua a discorrere di “deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci” e di “convocazione dell’assemblea”. Ed ancora, sarebbe anche l’articolo 116 I del d.lgs. 14/2019 a dare man forte alla tesi più libertina. Da questo, infatti, ha modo di emergere come quanto meno sicuramente la competenza dell’assemblea ne esca intaccata laddove le modificazioni statutarie da assumersi non siano previste nel piano di concordato preventivo.
In definitiva, potrà ancora rivolgersi al notaio e richiedere il ricevimento di verbali assembleari atti all’adozione di modifiche statutarie, pur in pendenza di concordato preventivo. Il 120 quinquies nel sottrarre la competenza dell’assemblea ed attribuirla al tribunale farebbe riferimento ad aumenti, riduzioni, e, comunque, più in generale, modifiche sol se ricomprese nel piano di concordato.