Anche le Start up innovative possono fallire

Il calendario dice estate. A giudicare dai contributi a vario titolo intervenuti in tema di società si direbbe primavera, tanto la stagione è stata fertile e feconda. È il 4 luglio 2022 e la Corte di Cassazione con sentenza n. 21152/2022 esplora la spinosa tematica della soggezione a procedura fallimentare delle start-up innovative. Liscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese non esclude tout court il fallimento. Questa la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità.

Prima, però, si chiarisca cosa si intende per start up innovativa. È l’art. 25, comma 2 del D.L. 179/2012, che vien in soccorso con una serie di requisiti, oggettivi e soggettivi, che fanno di una S.r.l. una start-up innovativa. Iscritta automaticamente in una sezione speciale del Registro delle Imprese a seguito del mero deposito di un’autocertificazione con cui il legale rappresentante vada attestando la sussistenza di detti requisiti, che le consentono di beneficiare di particolari agevolazioni. Tra queste, l’art. 31 esclude l’assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio. In parole semplici: non sarebbe possibile dichiarare il fallimento di una start-up innovativa.

Ebbene, per la Suprema Corte se il controllo rimesso all’autorità amministrativa ai fini dell’iscrizione e cancellazione dai registri camerali è solo formale, non altrettanto vale per la verifica finalizzata all’esistenza della causa di esenzione da fallimento. Che non può non rimettersi all’autorità giudiziaria. Che non può prescindere dal vaglio di legittimità sostanziale. Diversamente opinando, la start up innovativa assurgerebbe ad un unicum di assoluta impermeabilità al controllo giudiziario. Ingiustificabile stante il coinvolgimento di diritti di terzi e di interessi generali. Senza tralasciare il rischio di abusi e l’alterazione concorrenziale cui darebbe adito il riconoscimento di agevolazioni lasciato alla mercé di una mera autocertificazione dietro la quale si celi una start up innovativa solo in apparenza.

Volendo tirare le somme, l’iscrizione nel Registro delle imprese, sezione speciale, rappresenta condicio necessaria ma non sufficiente a dispensar da fallimento. A tal fine dovranno dimostrarsi in sede giudiziale l’effettivo possesso e mantenimento dei requisiti. La presunzione di veridicità che accede all’autocertificazione non funge da idonea prova in tal senso. La formale iscrizione sol ha ruolo di pubblicità notizia, scevra di qualsivoglia efficacia sanante della eventuale mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie.

Insomma, anche le start-up innovative possono fallire in difetto dei requisiti necessari ad acquisire il relativo status. A nulla rileva che il legale rappresentante della S.r.l. rischi di compier reato autocertificando l’esistenza degli stessi.

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