Pluralità di categorie di azioni o di quote in società? Disciplinare il diritto di opzione in occasione degli aumenti onerosi del capitale sociale rappresenta senz’altro un aspetto complementare rispetto a quello esaminato nel focus precedente.
Punto di partenza: il diritto di opzione spetta sempre ed indiscutibilmente su tutte le partecipazioni di nuova emissione. A prescindere dal numero e categoria.
Esiste, tuttavia, una regola di priorità: qualora le partecipazioni di nuova emissione siano di diverse categorie, il diritto di opzione di ciascuna categoria ha ad oggetto in via prioritaria partecipazioni della medesima categoria.
A questo punto, due gli scenari che potrebbero prospettarsi:
- Se le nuove partecipazioni emesse sono in numero proporzionale, ossia effettivamente parametrato a quello delle partecipazioni già esistenti, allora il diritto di opzione avrà ad oggetto esclusivamente le nuove partecipazioni della medesima categoria.
- Nel caso, invece, in cui l’emissione dovesse esser non proporzionale rispetto al numero delle partecipazioni appartenenti a ciascuna categoria, ecco che i soci avranno diritto di ricevere in offerta anzitutto sempre le nuove partecipazioni della medesima categoria, andando del resto a sanare la parte corrispondente al diritto di opzione ancora eventualmente non soddisfatto con una differente categoria di partecipazioni.
Ne deriva, pertanto, l’illegittimità delle clausole statutarie che precludano a priori a taluna categoria il diritto di ricevere in opzione partecipazioni di una categoria diversa.
Interdetto allo statuto, ma non all’autonoma deliberativa dell’assemblea purché sia rispettata la disciplina di cui all’articolo 2441 del Codice civile.
Lo statuto potrebbe, tuttavia, stabilire che tutti gli aumenti di capitale onerosi debbano avere ad oggetto l’emissione di un numero di partecipazioni delle diverse categorie sempre proporzionale al numero di quelle già esistenti, così da ritrovarsi sistematicamente nell’ipotesi di cui alla lettera a).
Ma potrebbe legittimamente altresì prevedersi che tutte le partecipazioni di compendio dell’aumento debbano essere offerte in opzione unicamente ai titolari delle partecipazioni della medesima categoria. Infatti, in questi termini non si potrebbe lamentarsi una limitazione del diritto di opzione. Piuttosto, sarebbe eliminata a monte la possibilità di attribuire in opzione partecipazioni di diversa categoria rispetto a quella posseduta.
Tanto secondo la massima del Consiglio notarile di Milano n. 208.