Effettuare liberalità senza donare

Al centro della nostra trattazione spesso son state le donazioni. Inevitabile. Certo, quando si pensa alle donazioni la mente va a quelle tipiche. Quelle dirette. Quelle ricevute dal notaio alla presenza di testimoni in cui un soggetto per spirito di liberalità effettua un’elargizione a favore di altri che, con animo grato, accetta. Eppure, il mondo delle liberalità è composto anche delle donazioni indirette. Ed è a queste ultime, meno note ai più, che intendiamo dedicare questo mese.

Si parta dalla base. Dal fare chiarezza sulla definizione.

Cosa sono le donazioni indirette?

Con tale espressione suole riferirsi a tutte quelle ipotesi in cui le parti utilizzano un negozio tipico diverso dalla donazione per realizzare, però, proprio gli effetti della donazione. Evidentemente il negozio scelto viene impiegato per un fine diverso rispetto a quello che gli è proprio.

Quindi si può donare anche non ricorrendo ad un’autentica donazione? Certamente. Qualsiasi negozio tipico se mosso da animus donandi può raggiunger il medesimo scopo. Trattasi pur sempre di liberalità. Liberalità ma non donativa appunto.

V’è di più. Non trattandosi di donazione diretta non servono i testimoni. Questo grazie alla natura giuridica di negozio indiretto che si ascrive alle liberalità indirette. Gli unici formalissimi richiesti saranno, invece, quelli eventualmente imposti del negozio mezzo sfruttato e piegato a tal fine.

Vediamo allora di capire a quali ipotesi ci stiamo riferendo.

Esempio classico e di interesse ricorrente è quello della intestazione di immobili a nome altrui. Padre fornisce denaro per l’acquisto di un bene che vien intestato al proprio figlio. Ebbene tutti i vari strumenti utilizzabili a tal fine comportano liberalità indiretta. Sia che il figlio intervenga lui stesso quale parte del contratto così acquistando il bene pagando con provvista previamente fornita dal genitore. Genitore che, adempiendo quale terzo estraneo al rapporto obbligatorio, potrebbe anche intervenire in atto solo per pagare il corrispettivo direttamente al venditore. Sia che, ancora, dal notaio intervenga invece solo il padre quale parte contrattuale deviando l’effetto traslativo a favore del figlio. Di quest’ultimo non serve né intervento né, quindi, consenso ed, anzi neppure la sua consapevolezza. Eppure, acquisirà il diritto subito ed instantemente al momento stesso in cui il padre apporrà la propria firma all’atto. In entrambi i casi rappresentati, l’immobile vien donato solo indirettamente ricorrendo banalmente ad una vendita.

Ma le donazioni indirette sono anch’esse un cattivo titolo di acquisto ed espongono agli stessi rischi delle donazioni tipiche?

 

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