Nessun tocchi le liberalità indirette

Donazione indiretta classica. Cosa esce dal patrimonio del donante? Denaro. E di cosa si arricchisce il donatario? Di un bene. Un immobile, ad esempio.

Ed allora, vediamo di combinare tra loro i due istituti delle liberalità indirette e dell’azione di restituzione. Il legittimario leso può agire verso i terzi acquirenti per ottenere la restituzione di un bene indirettamente donato?

L’azione di restituzione può esercitarsi anche quando il bene che circoli provenga da una donazione solo indiretta?

È negativa la risposta da sempre invalsa all’interrogativo posto.

Positiva, quindi, la notizia per i terzi acquirenti. Possono dormire sogni tranquilli dal momento che l’azione di riduzione nelle liberalità indirette non mette mai in discussione la titolarità dei beni donati né incide sulla successiva circolazione degli stessi.

In sintesi, non c’è azione di restituzione contro le liberalità indirette. Resta chiaramente ferma la possibilità per il legittimario di agire in riduzione ma mai in restituzione. L’azione di restituzione vale solo per le donazioni dirette.

Ma perché mai questa differenza? Quale è la vera ragione per cui l’esercizio pur vittorioso dell’azione di riduzione con le liberalità indirette non può dar luogo al diritto alla restituzione del bene?

Perché solitamente il bene oggetto di liberalità indiretta non transita nemmeno per un istante nel patrimonio del donante, il quale si limita a sganciare la “grana”. Ebbene, l’effetto tipico dell’accoglimento dell’azione di riduzione è l’inefficacia della donazione accertata come lesiva, con la conseguenza che il bene rientra nel patrimonio del donante sì come non vi fosse mai uscito.

Ma se la donazione, invece, è indiretta se pure con l’azione di riduzione tale contratto venisse reso inefficace, il bene semmai ritornerebbe all’alienante. Persona ben diversa rispetto al donante che è solo chi vi mette la provvista o devia gli effetti contrattuali a favore del terzo, mai chi disponga del bene! Per le donazioni indirette non c’è azione di restituzione e non c’è per una ragione tecnica e ben precisa. Quand’anche resa inefficace la donazione indiretta, il bene certo non tornerebbe nel patrimonio del donante. D’altronde, non essendovi proprio mai stato nel suo patrimonio, non si vede come possa mai entrarvi per effetto della conclamata inefficacia della donazione.

Dunque, il legittimario leso resta privo di tutela?

Ovvio che no. Il legislatore certo non sacrifica il principio dell’intangibilità della legittima. La tutela del legittimario leso perde la natura reale recuperatoria del bene e si converte in un diritto di credito. Il diritto ad ottenere l’equivalente monetario.

 

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