Il lettore, dal precedente incontro, avrà portato a casa l’insegnamento sulla summa divisio tra beni oggettivamente personali e beni che difettano di tale immediata evidenza. Ebbene, se gli si chiedesse ora di collocare nell’una piuttosto che nell’altra categoria il denaro, non dovrebbero sorgere particolari perplessità. Il carattere fungibile, che per eccellenza lo contraddistingue, va annebbiando la sua sorgente destando una facile confusione con le altre somme del patrimonio.
Ma allora per i beni acquistati con denaro personale, è possibile impedire che rientrino nella comunione legale oppure la caduta in comunione legale è un effetto immediato ed inevitabile?
Rendere personale un acquisto effettuato con denaro non proveniente dalla comunione legale non è impossibile, ma nemmeno si tratta di un automatismo. Occorre a tal fine:
- in primis circoscrivere tale possibilità al solo denaro c.d. “personalissimo”. Quello cioè derivante da una qualsiasi delle ipotesi tassativamente riportate all’articolo 179 cc. Solo il denaro personalissimo è quindi suscettibile di trasformazione in bene personale.
- A tal fine, bisogna rispettare entrambe le dichiarazioni richieste dal medesimo articolo per le quali si rimanda al precedente focus
È del tutto legittimo che possano quantomeno sorgere dubbi circa la natura personale del denaro impiegato per l’acquisto. Non v’è chi non veda che anche laddove la fonte di provenienza del denaro fosse personale per tabulas, come tipicamente nel caso di denaro ricevuto per donazione, comunque ci si troverebbe innanzi ad un impasse. Quello di fornir prova che il denaro impiegato sia proprio il medesimo. Che, in parole semplici, ancora quel denaro non sia stato speso. A tal proposito forse l’unica dimostrazione potrebbe essere quella di avere acceso apposito conto corrente in cui risulta integralmente versata la somma, senza alcuna successiva operazione né movimentazione. La provenienza personalissima del denaro, insomma resta una mera dichiarazione, priva di oggettività.
Proprio alla luce di tale problema probatorio, si rende imprescindibile la dichiarazione confermativa del coniuge non acquirente. Invero, solo ove vi sia obiettiva certezza circa la natura personale del bene utilizzato per l’acquisto, quest’ultima dichiarazione diviene superflua, attesa la sua natura meramente ricognitiva.
Ove la fonte del denaro non sia riconducibile a nessuna delle ipotesi dell’art 179 cc, la possibilità di surroga in bene personale è invece in toto preclusa. Nulla si potrà fare per evitare la caduta in comunione legale del bene. Al massimo, l’acquisto, anziché immediato, potrà essere solo potenzialmente utile ai fini dell’ingresso in comunione legale. Questo allorquando siano stati impiegati proventi dell’attività personale del coniuge, quale tipico esempio di denaro proveniente dalla c.d. comunione de residuo.