Actio interrogatoria: si applica anche al chiamato possessore?

La risposta all’interrogativo viene agevole già a seguito della lettura del secondo dei capitoli dedicati a questo focus. Articolo in cui già si sono forniti tutti gli strumenti necessari, del resto, rinvenibili sfogliando le disposizioni del codice civile.

La tematica, tuttavia, è stata recentemente attenzionata addirittura dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15587 del 1° giugno 2023 per cui un approfondimento può essere più che opportuno specie per ribadire alcuni concetti.

Quale è lo scopo dell’actio interrogatoria? Indubbiamente l’abbreviazione del termine previsto per l’accettazione dell’eredità dall’art. 480 c.c..

Ecco allora che è gioco forza concludere che anzitutto l’articolo 481 c.c. si applica solo nel caso in cui l’erede non abbia ancora accettato.

Ancora, questi non potrà essere nel possesso dei beni ereditari.

Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, egli deve, ai sensi dell’art. 485 c.c., conformarsi alle disposizioni sul beneficio di inventario, entro il termine di tre mesi dall’apertura delle successioni o dalla notizia della devoluta eredità.

Dunque, qual è il possesso dei beni ereditari rilevante agli effetti dell’art. 485 c.c. e quindi della mancata applicazione dell’actio interrogatoria?

A ben vedere, l’articolo 485 c.c. si limita a stabilire che il chiamato nel possesso deve fare l’inventario entro tre mesi che corrono dall’apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice.

Sebbene la norma si riferisca letteralmente al caso del chiamato già nel possesso dei beni ereditari all’aperta successione, ciò non significa affatto che sia insignificante il possesso successivamente acquisito. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma, l’acquisto ex lege opererebbe ugualmente con la sola e unica differenza che il trimestre accordato per il compimento dell’inventario decorrerebbe dall’inizio del possesso anziché dall’apertura della successione. Nessuna arbitraria restrizione all’ipotesi di possesso già esistente al tempo di apertura della successione o acquistato immediatamente dopo.

È sulla base dello stesso rilievo che si spiega la ragione della preclusione del ricorso alla curatela dell’eredità giacente nel caso di chiamato nel possesso dei beni ereditari.

In sintesi:

       L’art 485 c.c. si applica allo stesso modo nell’ipotesi di possesso acquisito in un secondo tempo. Semplicemente varrà la diversa decorrenza sopra riportata e al contempo

       L’actio interrogatoria ai sensi dell’art. 481 può proporsi solo contro il chiamato non possessore.

 

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