Autorizzazione notarile: il diniego

Ormai l’autorizzazione notarile non è più un tabù. Nei precedenti articoli, infatti, si è affrontata questa grande novità apportata dalla riforma Cartabia per il mondo del notariato. L’autorizzazione occorrente, dunque, può richiedersi direttamente al notaio rogante invece che all’autorità giudiziaria. I due binari sono paralleli, alternativi e funzionano in egual misura.

Questo significa, quindi, che, in altrettanta maniera, a richiesta scritta delle parti, non può inevitabilmente pretendersi la concessione della relativa autorizzazione. Il notaio, dopo attenta e meticolosa valutazione ben potrebbe ritenere più congruo il diniego della stessa. Insomma, la richiesta rivolta al notaio potrebbe avere un esito negativo, laddove egli consideri insussistenti i presupposti cui la legge subordina il rilascio dell’autorizzazione e, dunque, sfociare in un rigetto dell’istanza.

Anche in questa ipotesi, tuttavia, il notaio sarà comunque chiamato a adottare un provvedimento. Un provvedimento che, al pari dell’autorizzazione, sfugge dalla soggezione agli obblighi di conservazione e repertorio.

Si tratterà di un atto dalla forma scritta, sì da comunicarlo e consentire ai soggetti legittimati l’eventuale proposizione del reclamo.

Infatti, pur nell’assenza di una previsione normativa espressa, sembrerebbe corretto ritenere che anche il diniego di autorizzazione sia reclamabile. È sicuramente questa la soluzione più tutelante e maggiormente rispondente agli interessi del soggetto bisognoso di misura di protezione.

A differenza dell’ipotesi dall’esito positivo, tuttavia, il diniego non viene comunicato “alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale”. Solo in caso di autorizzazione emessa, infatti, si pone una stringente esigenza di coordinamento fra il canale autorizzatorio giudiziale e quello notarile, posto che il giudice tutelare dev’essere informato dell’intervenuta concessione di una determinata autorizzazione che potrebbe essere chiesta anche a lui o su cui potrebbe essere chiamato ad intervenire successivamente ove venga proposta un’istanza di revoca o modifica dell’autorizzazione notarile.

Non appare dubitabile che anche il diniego debba essere motivato. La motivazione rappresenta un requisito imprescindibile per la comprensione della decisione adottata dal notaio, e quindi, ed ancora una volta, per consentire di proporre reclamo.

Non vi è, invero, affatto piena fungibilità fra l’impugnabilità del diniego di una determinata istanza e la possibilità di riproporre la stessa.

 

Per maggiori informazioni o per una consulenza contattaci!

Condividi questo articolo
Articoli simili