Chi è chiamato all’eredità e chi non

Acquisto ereditario. Richieste una chiamata alla successione, cioè una qualche designazione a succedere e, al contempo, l’attualità della concreta offerta di quel complesso di diritti e doveri, in assenza della quale, nemmeno sono in grado di verificarsi le ipotesi di acquisto senza accettazione.

Non così per la legittimazione ad esercitare l’actio interrogatoria.

A tal fine basta avervi interesse. Sono interessati i coeredi nei confronti dei quali operi l’accrescimento, in genere tutti coloro che abbiano un diritto sui beni relitti e verso l’eredità, tra cui in particolare i chiamati ulteriori. Tale azione, infatti, può esperirsi da parte dei chiamati ulteriori e nei confronti dei primi chiamati.

Ma chi sono i chiamati ulteriori? Nelle parole più semplici che si riescono a trovare, essi sono quanti riceveranno la vocazione ereditaria solo in seconda battuta. Quanti verranno alla successione solo una volta che i primi chiamati non vogliano/possano accettare l’eredità. Sostituti, rappresentanti, eredi legittimi. Tutti soggetti, infatti, il cui termine per l’accettazione dell’eredità corre comunque immediatamente proprio in virtù della possibilità di agire con l’azione in commento.

Del tutto particolare, invece, l’ipotesi del legittimario pretermesso. Cioè del soggetto nei cui confronti la legge riserva una quota del patrimonio del de cuius. De cuius, tuttavia, che par essersi dimenticato di lui nel testamento, andando piuttosto ad assegnare l’intero asse a favore d’altri. Ebbene, è evidente che questi non è chiamato all’eredità. La mera riserva non fa certo di lui un erede necessario. Ai fini del riconoscimento dei suoi diritti questi dovrà prima agire in riduzione ed uscirne vittorioso con sentenza passata in giudicato.

Il legittimario pretermesso, tuttavia, ha comunque titolo per esperire l’actio interrogatoria. Tale azione risulta infatti per lui strumentale rispetto all’azione di riduzione. Rappresenta il suo interesse che giustifica l’azione legale. È evidente che il legittimario cui in difetto di accettazione dei chiamati per testamento spetta in ogni modo la quota in cui succederebbe per legge non ha interesse a rimuovere la situazione lesiva se non dal momento in cui la stessa concretamente si verifica. Vale a dire con la manifestazione di accettazione del lascito disposto per testamento.

Con il legittimario pretermesso, insomma, si assiste ad un’eccezione in tema di actio interrogatoria. Questi è l’unico che può anche non essere chiamato all’eredità dacché se risultasse vittorioso il suo esperimento all’azione di riduzione riceverebbe poi direttamente dalla legge la chiamata ereditaria.

Ma, il legittimario pretermesso non è certo nuovo di strappi alle regole. La sua pretermissione lo esonera altresì, a dispetto di tutti gli altri legittimari, dal dovere far procedere l’azione di riduzione dalla previa accettazione beneficiata. Del resto, come pretendere altro essendogli preclusa la possibilità di accettare l’eredità in assenza di vocazione?

 

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