Donare validamente un bene usucapito che pure si scopra altrui

Che si possa disporre di un bene la cui proprietà si sia acquistata solo su dichiarazione di parte per usucapione è questione ormai assodata e già smarcata. Ma questo, vale e può ripetersi anche qualora il trasferimento avvenga per donazione?

Inevitabile il confronto con un’eventualità. Quella che possa risultare non essere il soggetto alienante l’effettivo titolare della res. Non che si tratti di una considerazione esclusiva del trasferimento a titolo di donazione. L’esposizione a evizione per rivendica altrui è, anzi, tanto più vera nel caso di cessione onerosa.

Con la donazione, però, v’è un ulteriore rischio: contraddire lo stesso schema negoziale impiegato. Sol si ha donazione in quanto si disponga di un proprio diritto. La definizione di cui all’articolo 769 c.c. deve fungere da vera stella polare in tal senso. A questa può ora aggiungersi la soluzione abbracciata dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 5068/2016. L’esistenza nel patrimonio del donante del bene rappresenta elemento costitutivo della donazione. La mancata ricorrenza di tale situazione si traduce in una donazione di cosa altrui nulla per mancanza di causa. E a fronte di una nullità per difetto di causa, la garanzia per l’evizione nulla può più.

Chiaro, non si ha la certezza che la donazione di bene solo asseritamente usucapito sia una donazione di cosa altrui. Anzi. In tanto la disposizione del bene è possibile, in quanto prevalga la convinzione nel senso opposto. Occorre però premunirsi e non trascurare tale possibilità. Soprattutto, assicurare stabilità all’acquisto. Quel che si propone è predisporre una normale donazione diretta del bene usucapito. Valida qualora il bene risulti effettivamente del dante causa. Una donazione che, però, per espressa previsione, sarà da intendersi obbligatoria per l’ipotesi in cui il bene risulti di titolarità altrui. Una donazione, cioè, che in luogo della disposizione di un bene altrui preveda l’assunzione dell’obbligo, a titolo di donazione, di procurare l’acquisto. Non potendosi contare su una conversione automatica.

Ad ogni modo, la donazione di cosa altrui è titolo idoneo per l’usucapione abbreviata. La sua nullità, d’altronde, sol deriva dalla circostanza che il dante causa non fosse titolare del bene. Ma l’avere acquistato a non domino è esso stesso ulteriore requisito richiesto ai fini dell’usucapione abbreviata. Dunque, sarà titolo “astrattamente idoneo”, ai sensi dell’art 1159 c.c., anche quello la cui nullità sol verta sull’altruità della res. Non si vede, altrimenti, come mai possano conciliarsi acquisto a non domino con l’idoneità del titolo di provenienza. Entrambi indispensabili per la realizzazione della fattispecie in disamina.

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