Il ventaglio di eccezioni che sfuggono alla forza attrattiva della caduta in comunione legale termina con le proposte fornite nei precedenti focus. Non è infatti consentito ai coniugi in comunione legale sottrarsi all’effetto automatico del coaquisto al di fuori delle ipotesi tassative di cui all’articolo 179 cc. Nemmeno la volontà concorde dei partner lascia spiraglio ad alcuna possibilità in tal senso. È riservato al legislatore dettare le ipotesi fruibili. Non potendo invocarsi l’autonomia negoziale privata in simili circostanze. Non si dimentichi, invero, che la previsione della comunione legale quale regime patrimoniale valevole di default rappresenta un novità della riforma del diritto di famiglia. E allora, ammettere la possibilità del rifiuto teso a sottrarre l’acquisto alla caduta in comunione legale significherebbe disattenderne la stessa ratio sottesa.
È insomma vietato il rifiuto del coacquisto.
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio optando per il regime della separazione dei beni. Ancora, possono istaurare un regime di comunione convenzionale di carattere programmatico. La loro libertà è insomma aperta e al contempo circoscritta alla stipula di convenzioni matrimoniali soggette ad apposita e specifica pubblicità e che riguardano pur sempre il regime patrimoniale dei coniugi complessivamente considerato. Ma mai possono limitarsi ai singoli acquisti.
Le norme sull’uguaglianza delle quote sono infatti assolutamente inderogabili. In tal senso l’art 210 III cc. A fortiori, il coniuge non potrà mai rinunziare all’intera sua quota.
Anzi, nemmeno la ricorrenza di uno dei casi di cui all’art 179 cc è sempre garanzia dell’effettiva possibilità di imprimere al bene natura personale. La qualifica ad essa rannodata viene compromessa nel caso di acquisto effettuato con pagamento dilazionato. Il differimento impedisce l’esclusione dell’acquisto dalla comunione legale. Ciò in quanto non sarà possibile rispettare uno dei due formalismi a tal fine preordinati. Vale a dire la dichiarazione ricognitiva del coniuge non acquirente. Non esiste dichiarazione di scienza relativa a fatti non ancora avvenuti (il pagamento dilazionato), dei quali, gioco forze, non si può avere contezza.
Non si dimentichi, in tali circostanze, la possibilità di avvalersi del deposito prezzo presso il notaio rogante con versamento della somma nel conto dedicato. Tanto permetterebbe di salvaguardare la qualità personale del bene. Resta inteso che la facoltà sol spetti ove il differimento non sia legato ad una mancanza di liquidità, ma ad una mera pattuizione delle parti.