Non solo incapaci per gli atti dispositivi di beni ereditari

Travolgente il debutto della riforma Cartabia. Inevitabile, quindi, il tentativo di rendere sempre più nitido l’ambito delle materie aperte alla competenza del notaio circa l’emissione delle autorizzazioni.

L’art 21 del Dlgs 149/2022 si riferisce agli atti nei quali intervenga un incapace e a quelli aventi ad oggetto beni ereditari. Ebbene, questa seconda macrocategoria prescinde dal coinvolgimento di soggetti fragili nell’operazione. A fortiori vi saranno certamente compresi gli atti dispositivi di beni ereditari da parte di tali soggetti, come già in precedenza oggetto di nostra analisi. Ma la rosa delle ipotesi per cui le parti potranno validamente rivolgersi al notaio per ottenere il rilascio dell’autorizzazione a disporre dei beni ereditari è ben più vasta.

La genericità della formulazione dell’art 21 della Riforma, infatti, lascia ben desumere che competenza giudiziale e notarile in subiecta materia combacino alla perfezione. Perché davvero possano individuarsi tutte le ipotesi in cui si pone l’alternativa dell’autorizzazione notarile, è sufficiente muovere un parallelo con le casistiche in cui è il legislatore a richiamare l’applicazione dell’art 747 c.p.c..

E così, perfino il semplice chiamato all’eredità, colui, cioè, che ancora nemmeno abbia espresso accettazione alcuna, potrà chiedere al notaio autorizzazione a vendere cespiti dell’asse ereditario che non si possano conservare o la cui conservazione importi grave dispendio. Verrà valutata la concreta sussistenza di ragioni tali da rendere indefettibile il compimento dell’atto. Sembrerebbe potersi escludere la necessità del preventivo parere del giudice tutelare a norma del II° dell’art 747 c.p.c. per il caso in cui il chiamato all’eredità dovesse essere un soggetto incapace. I beni ereditari anteriormente all’accettazione dell’eredità non possono infatti considerarsi come già appartenenti all’incapace.

Anche il curatore dell’eredità giacente potrà optare per il canale notarile quanto all’autorizzazione occorrente per il compimento degli atti amministrativi. Il notaio provvederà previa verifica della legittimazione del curatore, dell’accettazione della nomina con successivo giuramento e, soprattutto, della compatibilità dell’atto con la conservazione del patrimonio ereditario.

Ovviamente l’autorizzazione notarile potrà richiedersi a seguito dell’accettazione dell’eredità. Ciò non solo da parte di chi accetti con il beneficio dell’inventario, ma altresì da parte dell’esecutore testamentario quando sia necessario alienare beni dell’eredità.

Non da ultimo, il notaio potrà altresì consentire l’alienazione di beni che formino oggetto di sostituzione fedecommissaria in caso di utilità evidente.

 

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