Notaio e poteri istruttori

Al notaio poteri istruttori finalizzati ad accertare i presupposti che legittimano il rilascio dell’autorizzazione ovvero ne impongono il diniego.

In forza di quanto disposto dall’art. 21, comma 2 del d.lgs. 149/2022: «il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 747, quarto comma, del Codice di procedura civile deve essere sentito il legatario». Si può dunque distinguere:

·      L’assunzione di informazioni. Letteralmente circoscritta ai suddetti soggetti, ma per motivi di ratio estesa a quanti possano comunque fornire informazioni utili per una pronuncia al meglio sulla richiesta di autorizzazione. Potere che prescinde da un’espressa richiesta in tal senso da parte del soggetto bisognoso dell’autorizzazione e, anzi, perfino eventualmente contro la sua volontà. Più in generale, da esercitarsi senza formalità. Ciò non significa totale pretermissione di taluni adempimenti, quali la verbalizzazione. Dall’autorizzazione emergeranno, inoltre, le risultanze dell’assunzione delle stesse. L’autorità giudiziaria deve infatti essere messa nella condizione di conoscere le risultanze delle informazioni assunte sulla cui base è stata adottata la decisione eventualmente reclamata.

·      L’audizione obbligatoria ma non vincolante del legatario. Mira ad evitare che il provvedimento venga assunto prescindendo dalla preventiva audizione di alcuno degli interessati.

·      La consulenza tecnica. Quando il notaio reputi carente la perizia allegata dalla parte istante, oppure erronea. Il potere del notaio di farsi assistere da un consulente non ha che una portata residuale, circoscritta ad ipotesi in cui, nonostante l’allegazione di una perizia alla richiesta di autorizzazione, residuino dubbi o si tratti di situazioni peculiari meritevoli del ricorso alla nomina di un consulente. Nella gran parte dei casi, tale consulenza verterà sulla convenienza e sull’utilità evidente per l’incapace dell’operazione negoziale che dovrebbe costituire oggetto dell’atto che il notaio sia richiesto di rogare. Tuttavia, giustifica la nomina di un perito ogni competenza tecnica che il notaio reputi indispensabile per poter statuire sulla richiesta di autorizzazione. Tale esperto non necessariamente sarà da scegliersi tra gli iscritti presso gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio tenuto presso i tribunali.

La nomina avviene su iniziativa del notaio, ma l’istante è previamente interpellato in previsione delle spese annesse.

 

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