Più documenti un unico puzzle testamentario

L’eredità di Berlusconi ha provocato un enorme interesse per alcune regole che stanno alla base del diritto successorio. Si è così acceso un luminoso faro su quelli che rappresentano gli errori più spesso ricorrenti ma assolutamente da evitare nella redazione di un testamento. Questa è l’occasione per impreziosire il bagaglio culturale di un ulteriore insegnamento gelosamente da custodirsi, e, soprattutto, all’occorrenza da ricordarsi.

La successione del Cavaliere risulta regolata da ben tre testamenti olografi rispettivamente datati: 2 ottobre 2006, 5 ottobre 2020 e 19 gennaio 2022.

Dunque, una successione può essere regolata contestualmente anche da più testamenti? Assolutamente sì. Qui, infatti, un primo appunto degno di nota. Non si deve affatto cadere nell’errore di credere che ogni testamento successivamente redatto vada per ciò solo ad abrogare quello precedente. Se compatibili, le ultime volontà saranno date dall’insieme delle disposizioni contenute nelle varie schede.

Infatti, da un lato è essenziale che a ciascuno venga riconosciuta la possibilità di modificare fino a completamente revocare il proprio testamento prima che questo generi i suoi effetti, dunque prima della morte del testatore stesso. La volontà non ha infatti effetto prima di questo momento, ma non v’è motivo per impedire che una volontà già manifestata possa esser mutata.

Dall’altro, però, la volontà di revocare o va resa espressamente chiare lettere o, in caso contrario, scatta nei soli limiti dell’incompatibilità. Peccato però che anche quella che può parere la semplice espressione di un giudizio di incompatibilità spesso risulti una questione che denota una certa difficoltà.

L’incompatibilità potrebbe riguardare anche solo alcune disposizioni, così realizzandosi una revoca parziale.

Se poi più testamenti dovessero essere contemporanei, risulterebbe impossibile accertare il rapporto di successione cronologica. Il risultato? Nessuna delle disposizioni incompatibili avrebbe effetto.

Importante anche sottolineare come tutto quanto sino ad ora affermato valga persino nel caso in cui la scheda testamentaria posteriore dovesse essere inefficace! A prescindere dagli effetti, infatti, il testatore ha già manifestato la propria volontà di revoca, per quanto in maniera tacita.

Perciò la regola base quando si appresta a scrivere un nuovo testamento è optare per una revoca espressa. In tal modo nel nuovo testamento il de cuius potrà dettare liberamente ex novo tutte le sue volontà. Se proprio si volessero mantenere in vita in testamenti precedenti bisognerebbe coordinarli con estrema attenzione.

L’atto di ultima volontà è insomma uno strumento estremamente delicato e complicato per quanto a prima vista non sembri. Di qui, il vivo consiglio di scriverlo previa attività consultiva di chi di competenza, evitando il “fai da te” che sorprendentemente ha caratterizzato perfino le disposizioni del Cavaliere.

 

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