Quando la caduta in comunione legale… fa male

Spesso si rischia di cadere in un fin troppo semplice fraintendimento. Quello che l’essere coniugati in regime di comunione legale dei beni comporti l’inevitabile caduta in comunione di ogni acquisto effettuato dai coniugi. Anche ove compiuto separatamente da ciascuno di essi.

Ma davvero nessun bene sfugge alla forza attrattiva della caduta in comunione legale? Niente affatto. Così ragionando si finirebbe per tralasciare la categoria dei beni personali. Beni di cui comunque si trova traccia pur in corso del regime patrimoniale vigente di default.

Vediamo allora quali sono questi beni e cerchiamo di capire se tale natura personale sia un automatismo o, al contrario, se per imprimerla occorra qualche accortezza.

Il riferimento è all’articolo 179 del codice civile.

In un’ottica semplicistica, possiamo suddividere i beni personali in due classi.

Nella prima convergono tutti i beni personali tout court, senza che nulla occorra a tal fine. Tanto lo si deve all’oggettiva evidenza del loro profilo personale. All’ incontestabilità di essa stessa natura. Si tratta dei beni acquistati prima del matrimonio, ovvero successivamente ma a titolo successorio o donativo ed infine di quelli ottenuti a titolo di risarcimento danno nonché la pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa.

Il secondo gruppo richiede un quid pluris. Beni di uso strettamente personale, beni che servono per l’esercizio della professione e quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio possono essere personali. Tuttavia, perché possa realizzarsi tale effetto, bisogna prestare estrema attenzione e rispettare due formalità.

Anzitutto il coniuge acquirente dovrà rendere specifica dichiarazione della destinazione ovvero della provenienza, a seconda dei casi. Insomma serve una dichiarazione espressa di esclusione dei beni dalla comunione legale.

Inoltre e in aggiunta, in sede di atto di acquisto non potrà prescindersi dalla presenza del coniuge non acquirente volta a riconoscere e confermare la natura personale del bene. Beninteso, solo ed in quanto effettivamente sussistente. Tale ulteriore dichiarazione risulta infatti priva di efficacia negoziale e dispositiva per posarsi su di un piano squisitamente ricognitivo. Intervento di adesione necessariamente contestuale per giunta. Si intende invero lasciare al coniuge non acquirente la possibilità di eventualmente contestare la veridicità di quanto affermato dal partner.

Sarà sufficiente la mancanza di una sola delle due dichiarazioni perché, nel silenzio, si abbia la caduta immediata dell’acquisto in comunione legale. E non è tutto. E già perché non solo non è data occasione per una successiva rettifica. Ma soprattutto, ciò potrebbe comportare una donazione indiretta da parte del coniuge acquirente. Con tanto di scaturente obbligo di futura collazione.

Si tange l’estrema importanza di una preventiva conoscenza di tali dinamiche.

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