Legittima e disponibile nella cronaca

Abbiamo fatto un cenno alla pluralità di testamenti atta a regolare la successione di Berlusconi. Ma passiamo ad una lettura più analitica di alcune delle più interessanti disposizioni.

Nel suo primo atto di volontà Silvio Berlusconi decide di disporre della disponibile a favore dei figli Marina e Piersilvio, lasciando, invece, testualmente “tutto il resto” in pari quota a tutti i suoi cinque figli. Nella sostanza, tuttavia, essendo la coperta della disponibile troppo corta e, appunto, già esaurita, il Cavaliere si sta limitando a riconoscere e, quindi, ad istituire nella sola quota di legittima gli altri tre figli supra non contemplati.

Chiaro quindi l’intento di privilegiare i figli di prime nozze rispetto agli altri pur senza pregiudicare i diritti che la legge anche a questi ultimi parimenti riserva. Il defunto che lasci una pluralità di legittimari resta infatti libero di non offrire loro un pari trattamento.

Nessuno certo gli impedisce già in tempo di sua vita di effettuare donazioni a favore di taluno di essi dispensandolo da collazione, sì che non valga quale anticipata successione, e/o da imputazione, facendola, cioè, gravare sulla disponibile. Oppure, di attribuire nel suo atto di ultima volontà a taluno la mera legittima e, ad un altro, sia la legittima sia la disponibile.

In quest’ultima ipotesi, tuttavia, occorre prestare un’estrema attenzione. Già perché il mero legittimario, cioè quello istituito nella sola quota di legittima, non potrà mai esser gravato da nessun tipo di peso.

E qui entrano in gioco il secondo ed il terzo testamento del Cavaliere.

Nel primo di questi documenti si rinviene un legato di 100 milioni a favore del fratello del de cuius. Lascito automaticamente, nel silenzio, a carico in pari quota dei soli due figli Marina e Piersilvio dal momento che, per quanto sopra, i figli di seconde nozze risultano meri legittimari.

Molto interessante anche l’ultima scheda. Quella in cui si dispone che tutti i figli, con la sola eccezione di Luigi, corrispondano ulteriori 100 milioni di euro allo zio Paolo Berlusconi, una pari somma alla convivente Marta Fascina e 30 milioni a Dell’Utri. Ebbene, nulla impedirà a Barbara ed Eleonora di adempiere i legati, così osservando la volontà del padre. D’altro canto, però, esse ben potrebbero eccepire la nullità dei legati posti dal testatore a loro carico. L’art 549 c.c. è infatti radicale nel vietare l’apposizione di pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari.

E tanto vale anche nei confronti del legato a favore della convivente. Infatti, il nostro ordinamento non fa sorgere diritti ereditari dai rapporti di convivenza, ancorché registrata. Il convivente superstite non rientra né tra gli eredi legittimi (che erediterebbero in assenza di testamento), né tra i legittimari a cui necessariamente è riservata una quota di patrimonio. Pertanto, ove si intenda comunque beneficiare il convivente dovrà appositamente provvedersi con donazioni ovvero con disposizioni testamentarie. Altrimenti questi non potrà che vantare il diritto di abitare la casa di residenza familiare per qualche anno.

 

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